venerdì 7 agosto 2015

Contessa Entellina. La paralisi amministrativa e pure il sostentamento per il Commissario ad acta

Il nostro Comune è da tempo all'inconcludenza, ossia all'inerzia.
Gli Amministratori lasciano intendere di avere le mani legate perchè non hanno risorse da spendere.
Non hanno risorse da spendere proficuamente.
Hanno però denaro da sperperare.
Da sperperare ?
Certo ! 
Dica il lettore se un Comune (il nostro) che si fa commissariare per chiudere il Conto Consuntivo 2014 non è un Comune a cui piace sciupare denaro pubblico. 
Contessa Entellina, il paese dell'abbandono.

Qui nessuno circola per le strade perchè
la gente, in assenza dell'attività politica,
di quella amministrativa e di quella
programmatoria degli stessi
operatori, è costretta ad
emigrare,
scappare,
stare lontano.


Diventare Amministratori inerti
implica il messaggio: "Per cinque
anni campicchio con l'indennità di
carica".


Un amico sospira:
siamo alla frutta !


Il Commissario regionale che arriva per chiudere (entro 60 giorni) il Conto Consuntivo, che andava chiuso in Aprile, costerà al nostro Ente un pochino di soldi, oltre che l'attestazione dell'inconcludenza.

L'articolo 227, comma 2, del Dlgs n. 267 del 2000 prevede che il rendiconto è deliberato dal Consiglio Comunale entro il 30 aprile dell'anno successivo, tenuto motivatamente conto della relazione dell'organo di revisione. 
In caso di mancata approvazione del rendiconto di gestione entro il predetto termine si applica la procedura prevista dal comma 2, dell'articolo 141 del Tuel, con l'assegnazione al consiglio di un termine non superiore a 20 giorni, e in caso di ulteriore mancata approvazione, con la nomina di apposito commissario che si sostituisce all'organo consiliare, 
Risulta, altresì, applicabile l'articolo 136 Tuel ai sensi del quale, qualora gli enti locali, sebbene invitati a provvedere entro un congruo termine, ritardino ovvero omettano di compiere atti obbligatori per legge, si provvede a mezzo di commissario ad acta.
Il Commissario ad acta provvede entro 60 giorni dal conferimento dell'incarico.

Fermo restando l'attivazione delle procedure sostitutive, la mancata deliberazione del conto consuntivo comporta le seguenti ulteriori conseguenze disciplinate dal Tuel:

a) articolo 161, comma 3: la mancata presentazione di un certificato comporta la sospensione dell'ultima rata del contributo ordinario dell'anno nel quale avviene l'inadempienza. Come anticipato, nella nuova formulazionhe dell'articolo 161 del Tuel, è stabilito che la mancata trasmissione del certificato comporta la sospensione del pagamento delle risorse finanziarie a qualsiasi titolo dovute dal Ministero dell'interno, ivi comprese quelle a titolo di fondo di solidarietà comunale;
b) articolo 203, comma 1: non è possibile ricorrere all'indebitamento a decorrere dall'esercizio successivo. Precisamente, il ricorso all'indebitamento è possibile solo se sussistono le seguenti condizioni: avvenuta approvazione del rendiconto dell'esercito del penultimo anno precedente quello in cui si intende deliberare il ricorso a forme di indebitamento; avvenuta deliberazione del bilancio di previsione nel quale sono iscritti i relativi stanziamenti;
c) articolo 243, comma 6: sono soggetti, in via provvisoria, ai controlli centrali gli enti locali che, pur risultando non deficitari dalle risultanze della tabella allegata al rendiconto di gestione, non presentino il certificato al rendiconto della gestione e gli enti locali per i quali non sia intervenuta nei termini di legge la deliberazione del rendiconto della gestione, sino all'adempimento;
d) articolo 172, comma 1, lettera a): il rendiconto costituisce, altresì, un allegato "necessario" al bilancio di previsione del secondo anno successivo a quello cui il rendiconto si riferisce, rendendo pertanto illegittima l'approvazione dello stesso bilancio e creando in questo modo le premesse per la nomina del Commissario.
e) articolo 187: che condiziona l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione che è soggetto ad una specifica disciplina.

Nessun commento:

Posta un commento