venerdì 17 gennaio 2014

Enti Locali. Le novità sulla legge di stabilità 2014

L’articolo unico della Legge di Stabilità 2014 prevede misure importanti per l’attività gestionale e finanziaria dei piccoli Comuni, come di seguito elencate:
Comma 343: questa norma esonera i Comuni fino a 5.000 abitanti dall'obbligo dell'utilizzo della Centrale Unica di Committenza per acquisizioni di lavori, servizi e forniture effettuati in economia mediante amministrazione diretta, inferiori ad un valore di 40.000 euro;
Comma 530: indica una più adeguata graduazione dei termini per le gestioni associate obbligatorie dei Comuni fino a 5.000 abitanti, prevedendo uno step intermedio al 30 giugno 2014 per quanto riguarda l’attivazione di ulteriori tre funzioni fondamentali e disponendo che il completamento della gestione associata di tutte le funzioni previste debba avvenire comunque entro il 31 dicembre 2014 termine (prorogato quindi di 12 mesi rispetto al termine precedente); Su questo tema di tipo organizzativo serve il recepimento dell'Ars. La Sicilia, infatti, ha potestà esclusiva in materia di enti locali.
Commi 534, 535 e 542: il comma 534 prevede la neutralizzazione ai fini del rispetto del patto di stabilità interno delle spese sostenute dal Comune capofila di convenzione, relativamente a quegli enti che scelgano la convenzione per l’esercizio associato obbligatorio delle funzioni comunali; il comma 535 attribuisce agli enti locali, per il 2014, la possibilità di escludere i pagamenti effettuati in conto capitale dal patto di stabilità interno per un importo complessivo di 1.000 milioni di euro, ripartiti tra i Comuni (850 milioni) e le Province (150 milioni). E’ prevista l’esclusione dal patto di stabilità interno di ulteriori 500 milioni di euro finalizzati al pagamento dei debiti maturati al 31 dicembre 2012; il comma 542 destina 450 milioni di euro sul patto regionale verticale incentivato (a cui si aggiungono gli 850 milioni di allentamento del patto destinati a tutti i Comuni, nonché i 500 milioni stanziati ancora per i pagamenti) per spazi finanziari di allentamento del patto ai Comuni tra i 1.001 e i 5.000 abitanti.

Rimane ferma l’esclusione dal patto di stabilità interno dei Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e delle Unioni di Comuni;

 
Comma 730: incentivi finanziari al processo di riordino e di semplificazione degli enti territoriali, riservando alle Unioni di Comuni (per ciascuno dei prossimi tre anni dal 2014 al 2016) 30 milioni di euro, ed una ulteriore quota di pari importo per i Comuni istituiti a seguito di fusione;
Tabella E: dispone un rifinanziamento di 50 milioni di euro per il 2014 del Programma 6.000 Campanili, istituito dall’art. 18, comma 9, del D.L. n. 69/2013.
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Il DDL "Delrio", AS 1212, recante "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni", approvato in prima lettura dalla Camera dei Deputati il 21 dicembre 2013, attualmente assegnato alla Commissione Affari Costituzionali del Senato in sede referente il 3 gennaio 2014, ha introdotto disposizioni di interesse dei Piccoli Comuni, in particolare, sui processi di gestione associata obbligatoria;
Art. 1, comma 4: mantenimento della Convenzione (come particolarmente sostenuto dall’ANCI) come forma associativa alternativa o complementare all'Unione di Comuni;
Art. 1, comma 5: neutralizzazione ai fini del rispetto del patto di stabilità interno delle spese sostenute dal Comune capofila di convenzione, relativamente a quegli enti che scelgano la convenzione per l’esercizio associato obbligatorio delle funzioni comunali;
Art. 1, comma 6: si prevede una unica e semplificata tipologia di Unione di Comuni, quella definita ai sensi dell'art. 32 del Tuel e s.m.i;
Art. 1, comma 7: indica una più adeguata graduazione dei termini per le gestioni associate obbligatorie dei Comuni fino a 5.000 abitanti, prevedendo uno step intermedio al 30 giugno 2014 per quanto riguarda l’attivazione di ulteriori tre funzioni fondamentali e disponendo che il completamento della gestione associata di tutte le funzioni previste debba avvenire comunque entro il 31 dicembre 2014 termine (prorogato quindi di 12 mesi rispetto al termine precedente);
Art. 21, comma 5
: per i Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti sono previsti, oltre il Sindaco, 10 Consiglieri comunali ed un numero massimo di 2 Assessori; ripristinate quindi le Giunte nei Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti. Inoltre, per i Comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 10.000 abitanti sono previsti, oltre il Sindaco, 12 Consiglieri comunali ed il numero massimo degli Assessori è pari a 4. Su questo tema -di tipo organizzativo- serve il recepimento dell'Ars. La Sicilia, infatti, ha potestà esclusiva in materia di enti locali.

Legge di stabilità 2014: le principali norme tributarie per gli enti locali
La legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014)  tocca direttamente gli enti locali sotto più aspetti: -istituzione dei tributi IUC, TASI e TARI;
-modifiche al patto di stabilità;
-nuove regole per le società controllate;
-mobilità del personale delle aziende;
 
Siamo in presenza di disposizioni di grande rilievo, che incidono in modo assai rilevante sulla attività delle singole amministrazioni locali.
LE DISPOSIZIONI TRIBUTARIE
Si dà corso alla istituzione della IUC basata sul possesso di immobili e sulla fruizione di servizi; incorpora l’IMU, con esenzione delle prime case, il tributo per i servizi indivisibili (TASI) a carico del possessore e dell’utilizzatore e la tassa sui rifiuti (TARI).
Viene dettata la disciplina della TARI, prevedendo possibilità di modulazione in relazione a: -tipologia dei rifiuti ed ai fabbisogni standard,
-copertura integrale degli investimenti,
-possibilità di riduzione per la raccolta differenziata delle utenze domestiche,
-possibilità di riduzione ed esenzione da parte del comune.
Viene fatto salvo il tributo provinciale.
 
Con apposito regolamento saranno dettate le regole per la misurazione della quantità di rifiuti conferita; i comuni che ne hanno già in vigore possono sostituire la TARI con la tariffa, applicata e riscossa dal gestore del servizio.
Viene dettata la disciplina della TASI, tributo per i servizi indivisibili. Esso ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione di un immobile a qualsiasi titolo, ivi compresa l’abitazione principale. L’aliquota base è fissata nello 1 per 1.000: i consigli comunali possono ridurla fino alla esclusione ovvero aumentarla, garantendo comunque che il suo gettito sommato a quello IMU non sia superiore all’aliquota massima dell’IMU fissata dalla legge.
Per il 2014 non si può superare il 2,5 per 1.000, con spazi per riduzioni ed esclusioni.
Sono dettate specifiche regole per il pagamento delle ultime quote della TARES.
L’occupante, se diverso dal proprietario, versa una quota compresa tra il 10% ed il 30%. Con regolamento i comuni dettano le modalità di applicazione dell’Imposta Unica Comunale, con riferimento sia alla componente TARI che alla componente TASI.
Le tariffe TARI, in conformità al piano finanziario, e le aliquote TASI sono deliberate entro il termine per l’approvazione del bilancio.
La dichiarazione IUC, sulla base di un modello predisposto dal comune, deve essere consegnata entro il 30 giugno dell’anno successivo alla data di inizio del possesso.
Il versamento della TARI e della TASI avviene sulla base delle regole dettate dal comune. La IUC è applicata e riscossa da parte del comune, fatto salvo l’eventuale affidamento della TARI al soggetto che gestisce il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.
Il comune individua un funzionario responsabile.
 

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