venerdì 8 giugno 2012

Prescrizione dell'indennità di maternità

Roma 8.6.2012
Oggetto: Indennità di maternità e prescrizione. Sentenza di Cassazione a S.U. n. 5572/2012
Sommario: Per l'indennità di maternità il decorso del termine prescrizionale è sospeso durante il tempo necessario all'esaurimento del procedimento amministrativo.

Come è noto, l'indennità di maternità è soggetta alla prescrizione annuale secondo l'art.6 della L.138/1943. Sulla decorrenza della prescrizione si è sviluppato un annoso e complesso dibattito giurisprudenziale tra due indirizzi di Cassazione opposti che si sono alternati.
Il primo filone interpretativo ha sostenuto  che il termine breve annuale della prescrizione decorre dal giorno in cui vengono perfezionati i requisiti del diritto, che diventa quindi esigibile, e che la durata del procedimento amministrativo, di conseguenza, non incide sul termine stesso.
Il secondo invece si è attestato sul principio che individua   il decorrere del termine  prescrizionale  da quando viene a conclusione il procedimento in sede amministrativa.
Con una significativa sentenza a Sezioni Unite la n.5572 / 2012,   ottenuta dall'avv. Sante Assennato del Collegio Legale dell'Inca Nazionale, la Corte risolve il contrasto giurisprudenziale sancendo il principio che per l'indennità di maternità non deve essere calcolato il periodo di svolgimento del procedimento amministrativo ai fini della prescrizione.
Le Sezioni Unite iniziano l' esame delle norme relative all'argomento  fin dal R. D.L. n.1827 del 1935 che assume un ruolo centrale nell'insorto e perdurante contrasto giurisprudenziale, e  analizzano  approfonditamente oltre  la L.1204/71, legge di tutela delle lavoratrici madri ed il suo regolamento di esecuzione, Dpr 1026/76, la L.533/73 sulla formazione del silenzio-rifiuto e la L.88/89 che norma il contenzioso amministrativo nei confronti dell'Inps. 
Inoltre, le Sezioni Unite esaminano  un vasto panorama giurisprudenziale per il quale vi rimandiamo alla lettura della sentenza allegata alla News letter dell'Ufficio legale Nazionale del 17.5.2012.
Ci preme sottolineare che quanto sancito dalle SS.UU consente di prolungare significativamente i termini di decorrenza della prescrizione portandoli fino ad un mssimo 1 anno e 300 giorni dalla data di richiesta del beneficio.
In pratica, il termine di prescrizione annuale comincia a decorre non dalla data di presentazione della domanda ma dalla conclusione del procedimento amministrativo che non può, in ogni caso, superare i 300 giorni.

Cordiali saluti.


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