domenica 27 maggio 2012

n. 4 - Accanto all'economia dei mercati e del profitto esiste l'economia sociale

Per saperne di più (4)
Cosa sono 'Le organizzazioni di volontariato'
Sono un sottoinsiene di istituzioni nonprofit. Per questo motivo ad esse si applicano le definizione e classificazioni gia' viste nel post pubblicato il 10 maggio scorso.
http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=6763167267352133705#editor/target=post;postID=4459040010061527994
La definizione di "organizzazione di volontariato" fa comunque riferimento a quanto riportato nella legge 266/1991, istitutiva dei registri regionali. Questa legge afferma che, indipendentemente dalla forma giuridica assunta e dal modello organizzativo utilizzato per l'espletamento delle attivita', l'iscrizione nei registri regionali delle organizzazioni di volontariato e' concessa allorche' esse
- si avvalgono in modo determinante e prevalente di prestazioni volontarie e gratuite dei propri aderenti;
- utilizzino lavoratori dipendenti o prestazioni di lavoro autonomo "esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento, oppure 
occorrenti a qualificare o specializzare l'attivita' comunque svolta".
- prevedano espressamente, negli accordi fra gli aderenti, nell'atto costitutivo o nello Statuto dell'organizzazione, "l'assenza di fini di lucro, la democraticita' della struttura, l'elettivita' e la gratuita' delle cariche associative, nonche' la gratuita' delle prestazioni fornite dagli aderenti, i criteri di ammissione e di esclusione di questi ultimi, i loro obblighi e diritti".
- rispettino "l'obbligo di formazione del bilanci, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, nonche' le modalita' di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea degli aderenti".
La stessa legge dice che per qualificare l'attivita' di lavoro volontario occorre che esso:
- venga prestato in modo spontaneo e gratuito esclusivamente per fini di solidarieta';
- non possa essere retribuito in alcun modo, nemmeno dal beneficiario delle prestazioni;
- il carattere di volontario sia incompatibile con qualunque forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui egli fa parte.
Nelle organizzazioni ora descritte accanto ai "volontari" operano e vengono generalmente utilizzate altre risorse umane:
= i religiosi
= gli obiettori di coscienza
= i dipendenti a tempo pieno o part-time
= i collaboratori.

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