ECC.MA CORTE COSTITUZIONALE
R O M A
L’Assemblea Regionale Siciliana, nella seduta del 18 aprile 2012,
ha approvato il disegno di legge n. 801 dal titolo “Disposizioni
programmatiche e correttive per l’anno 2012. Legge di stabilità
regionale”, pervenuto a questo Commissariato dello Stato, ai sensi e
per gli effetti dell’art. 28 dello Statuto speciale, il successivo 21
aprile 2012.
Si ritiene di dover sottoporre al vaglio di codesta Corte le
disposizioni di cui agli articoli 1, 6, 8 ed 11 per le motivazioni che
di seguito si espongono.
Art. 1, comma 2 – Si autorizza il Ragioniere Generale ad effettuare
operazioni finanziarie per il finanziamento di investimenti coerenti con
l’art. 3, comma 18 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e successive
modifiche ed integrazioni per un ammontare complessivo pari a 558.200
migliaia di euro per l’esercizio finanziario 2012, pari a 452.500
migliaia di euro per l’esercizio finanziario 2013 e pari a 210.000
migliaia di euro per l’esercizio finanziario 2014.
La genericità della locuzione “investimenti coerenti” non consente di
verificare se la Regione negli effetti osservi le regole ed i limiti
previsti dall’art. 3, commi 16-21 bis della legge n. 350/2003.
In proposito codesta eccellentissima Corte nella sentenza n. 70 del
2012 ha affermato che le prescrizioni contenute nelle cennate
disposizioni costituiscono contemporaneamente norme di coordinamento
della finanza pubblica ai sensi dell’art.117, 3° comma della
Costituzione (in quanto servono a controllare l’indebitamento
complessivo delle amministrazioni nell’ambito della cosiddetta finanza
allargata, nonché il rispetto dei limiti interni alla disciplina dei
prestiti pubblici) e principi di salvaguardia dell’equilibrio del
bilancio ai sensi dell’art. 81, 4° comma della Costituzione.
Di conseguenza la norma di cui al 2° comma dell’art. 1, poiché non dà
garanzie che il nuovo ricorso all’indebitamento sia esente da vizi, non
fornendo nel dettaglio la tipologia di investimento in concreto
programmata, si appalesa in contrasto, nella parte de qua, con gli artt.
117, 3° comma e 81, 4° comma della Costituzione.
Non può invero ritenersi sufficiente, secondo quanto affermato da
codesta Ecc.ma Corte nella cennata sentenza in occasione dello
scrutinio di una analoga disposizione della Regione Campania contenuta
nella legge di bilancio per il 2011, l’elenco delle U.P.B. da
finanziare con il ricorso al mercato, fornito ai sensi dell’art. 3
D.P.R. 488/1969 dall’Amministrazione regionale con nota n. 25726/A.07.01
del 24 aprile 2012 (All. 1).
Nell’allegato 1 alla suddetta nota sono infatti inserite alcune
U.P.B., quali ad esempio 1.2.2.6.99, 4.2.2.8.99, 5.2.2.6.99,
7.2.2.6.99, che riportano come descrizione dell’intervento finanziato la
dizione “ altri oneri comuni” e “ altri investimenti”, ed altre, quali
la 10.5.2.6.1 e la 12.4.2.62, che non appaiono immediatamente
riconducibili alle spese di investimento come definite dall’art. 3,
comma 18 della Legge 350/2003.
Art. 6, comma 3 – Si autorizza l’assunzione per il biennio
2012/2013 di oneri a carico del bilancio regionale per la gestione di
impianti di dissalazione affidati in base a convenzioni prorogate e/o
scadute a privati ed enti pubblici, non tutti peraltro individuati con
procedure di selezione pubbliche, secondo quanto rappresentato
dall’amministrazione regionale nei chiarimenti forniti ai sensi
dell’art. 3 del D.P.R. n. 488/1969 (All. 2), nonché per il ripianamento
di situazioni debitorie pregresse per un importo complessivo nel
decennio 2012-2022 di 180 milioni di euro.
Detta disposizione si ritiene essere in contrasto con gli art. 81, 4°
comma e 97 della Costituzione giacché non è prevista per gli oneri
derivanti dalle lettere b) e c) una copertura nelle forme richieste
dall’art. 17 della legge n. 196/2009. In particolare per quanto attiene
al pagamento delle obbligazioni pregresse da effettuarsi nel decennio
2012-2022, dai chiarimenti forniti non si rinvengono elementi tali da
consentire l’imputazione del debito a carico della Regione né una
puntuale quantificazione dello stesso, trattandosi, come emerge peraltro
da una relazione ispettiva della stessa amministrazione regionale (All.
3), di gestioni di fatto prive delle prescritte preventive
autorizzazioni amministrative. In assenza peraltro dell’indicazione
nella scheda tecnica dei criteri seguiti per la quantificazione degli
impegni, si ritiene che le autorizzazioni delle spese in questione
possano compromettere gli equilibri finanziari sostenibili dei bilanci
degli anni futuri non essendo garantita per le spese in questione una
copertura sicura ed in equilibrato rapporto con gli oneri che si
intendono sostenere nel prossimo decennio.
Si rileva in proposito che non può ritenersi assolto l’obbligo di
copertura della spesa di cui trattasi con l’inserimento delle stesse
nella tabella riepilogativa degli effetti della manovra finanziaria fra
le maggiori spese (riquadro B2 dell’allegato A alla legge), atteso che
le stesse sono elencate anche nel riquadro A2 minori spese.
Nella sostanza il legislatore siciliano ha prima inscritto nel
bilancio, di cui al disegno di legge n. 800, la spesa in questione pur
in assenza della prescritta preventiva legge sostanziale di
autorizzazione e di relativa copertura, per poi ridurla e/o azzerarla
con il successivo provvedimento legislativo oggetto del presente
gravame, nell’intento di ampliare, così operando, il ventaglio di
risorse disponibili con cui far fronte agli oneri previsti.
E’ di tutta evidenza che si è in presenza di un artificioso
meccanismo contabile che non assicura l’effettività delle risorse
finanziarie necessarie per sopperire alla spesa autorizzata.
E’ invero tautologico, e non risolutivo ai fini del rispetto dell’art.
81 della Costituzione, (sentenza C.C. n. 135/1968), dare copertura
finanziaria a nuovi oneri con riduzione di spese previste in capitoli
del bilancio a loro volta inscritti in assenza di una legge sostanziale
che ne abbia preventivamente individuato i mezzi con cui farvi fronte.
Analoga censura è mossa riguardo alle previsioni dei commi 6, 7 ed 8
del medesimo art. 6 in quanto tutti riguardanti oneri già iscritti nel
bilancio per il corrente esercizio in assenza di una preventiva legge
sostanziale di autorizzazione della spesa o che abbia dato copertura
agli incrementi di spese già autorizzate per importi inferiori.
Il 6° comma infatti concerne l’incremento di 500 migliaia di euro
alla spesa triennale di 36 milioni di euro autorizzata dall’art. 52
della L.R. n. 11/2010 (cap. 183782 U.P.B. 6.2.1.3.1.) mentre il comma 7
“autorizza” la spesa e il permanere nel bilancio di capitoli di spesa
già oggetto di impugnativa il 6 luglio 2011 per violazione degli
articoli 81, 4° comma e 97 della Costituzione.
Il comma 8 autorizza la maggiore spesa relativa a contributi ad enti o
associazioni, di cui all’art. 128 della L.R. n. 11/2010 e all’art. 7
L.R. n. 8/2011, con la riduzione degli stanziamenti operati nel bilancio
(ddl 800), per 50.685 migliaia di euro in assenza di una norma
sostanziale che li avesse autorizzati per quegli importi atteso che la
cennata L.R. n.11/2010 determinava per l’anno 2012 l’importo di 33.363
migliaia di euro per i contributi in questione.
In proposito nella nota sentenza n. 66 del 1959, codesta
eccellentissima Corte ha subito chiarito che il 4° comma dell’articolo
81 della Costituzione “forma sistema con il terzo”.
Quest’ultimo dispone invero che con la legge di approvazione non si
possono stabilire “nuovi tributi e nuove spese”, e cioè non si possono
aggiungere spese e tributi a quelli contemplati dalla legislazione
sostanziale preesistente, mentre il 4° comma dispone che ogni legge
sostanziale che importi “nuove o maggiori spese” deve indicare i mezzi
per farvi fronte, e cioè che non possono emanarsi disposizioni che
comportino per bilanci pubblici oneri di più ampia portata rispetto a
quelli derivanti dalla legislazione preesistente, se non venga
introdotta nella legislazione anche l’indicazione dei mezzi destinati
alla copertura di nuovi oneri (sentenze n. 36 e 31 del 1961 e n. 226
del 1976).
Il principio risultante dal combinato disposto del 3° e 4° comma
dell’articolo 81 nella sostanza consiste nell’imporre al legislatore
l’obbligo di darsi carico delle conseguenze finanziarie delle sue leggi,
provvedendo al reperimento dei mezzi necessari per farvi fronte.
Obbligo a cui, invece, parrebbe essere venuto meno il legislatore
siciliano iscrivendo in bilancio spese pluriennali e/o durature,
destinate inevitabilmente ad aumentare nei prossimi anni, senza avere
prima provveduto a quantificare gli oneri per l’esercizio in corso e per
quelli futuri e dare idonea copertura finanziaria agli stessi con le
modalità prescritte dall’art. 17 L. 196/2009.
Ed invero nuove e/o maggiori spese, come quelle in questione per le
quali la legge che le autorizza non indica idonei mezzi per farvi
fronte, non possono trovare copertura mediante iscrizione negli stati
di previsione della spesa, dovendo corrispondere ad un nuovo
stanziamento l’indicazione positiva delle risorse (sentenze n. 47 e 49
del 1967 e n. 17 e 135 del 1968).
Art. 6, comma 10 – La disposizione, nel prevedere la proroga di un
termine già scaduto da oltre 6 anni, si appalesa in contrasto con gli
articoli 3 e 97 della Costituzione.
Essa infatti, nel procrastinare l’applicazione del limite posto al
trattamento economico del personale degli enti, aziende ed istituti
sottoposti a vigilanza e tutela dell’amministrazione regionale,
legittimerebbe ex post l’eventuale corresponsione di emolumenti in
misura superiore a quella prevista dall’art. 31 della L.R. n. 6 del
1997.
In proposito codesta ecc.ma Corte, nel ritenere non costituzionalmente
precluse in via di principio le leggi di sanatoria, chiede che le
stesse siano sostenute da interessi pubblici, legislativamente rilevanti
di preminente importanza generale, ( sent. 94/95) i quali per la
fattispecie “de qua”, in assenza di qualsiasi elemento chiarificatore
desumibile dagli atti parlamentari, non risultano essere presenti.
Art. 6, comma 15 – La norma nel disporre la costituzione di un
accantonamento negativo ai sensi dell’art. 10, comma 2 della L.R. n.
47/1977 di 191.859 migliaia di euro derivante dalle entrate prodotte dal
processo di valorizzazione del patrimonio regionale per integrare la
copertura finanziaria della spesa riportata nella tabella A, si ritiene
essere in contrasto con l’art. 81 della Costituzione.
L’art. 17 della L. n. 196/2009, che rende concreto il principio
dell’art. 81 della Costituzione e le cui disposizioni costituiscono
principio fondamentale del coordinamento della finanza pubblica,
espressamente esclude invero che si possa dare copertura attraverso
l’utilizzo dei proventi derivanti da entrate in conto capitale, quale
quella della valorizzazione del patrimonio, a nuovi o maggiori oneri di
parte corrente come quelli indicati nel cennato accantonamento positivo
di cui alla tabella A.
Art. 6, comma 18 – La norma, nel disporre a carico del finanziamento
del servizio sanitario regionale gli oneri derivanti dalla
corresponsione dell’indennità di cui all’art. 7 della L.R. n. 20/1990 in
favore dei cittadini affetti da talassemia, si pone in contrasto con
l’art. 81 della Costituzione.
La Regione, infatti, sottoposta a piano di rientro dei disavanzi
regionali introduce impropriamente a carico del Servizio Sanitario
Regionale una nuova ragione di spesa senza individuare le ulteriori
idonee e specifiche fonti di copertura.
L’erogazione dell’indennità in questione non rientra infatti tra le
prestazioni sanitarie, in quanto essa ha una connotazione previdenziale.
La norma in questione, pertanto, attenendo alla definizione dei livelli
essenziali delle prestazioni sanitarie, (che, in generale, è riservata
alla potestà legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell’art. 117,
comma 2 lett. m) della Costituzione), eccede dalle competenze della
Regione, individuate, in particolare, dagli articoli 14 e 17 dello
Statuto speciale regionale. La definizione dei livelli essenziali delle
prestazioni, infatti, non rientra tra le materie attribuite alla potestà
legislativa regionale, ed è pertanto da considerarsi di esclusiva
competenza dello Stato.
Inoltre, poiché la norma in questione non quantifica gli oneri da essa
derivanti, né gli specifici mezzi per farvi fronte, risulta leso anche
l’art. 81 della Costituzione.
Essa, peraltro, destinando risorse finalizzate al settore sanitario
per finalità diverse, pone problemi di compatibilità col Piano di
rientro, risultando altresì violato l’art. 2, commi 80 e 95 della L.
191/2009, secondo cui “gli interventi individuati dal Piano di rientro
sono vincolanti per la Regione, che è obbligata a rimuovere i
provvedimenti, anche legislativi, e a non adottarne di nuovi che siano
di ostacolo alla piena attuazione del Piano di rientro”.
Art. 6, comma 22 – E’ manifestamente irragionevole e quindi in
contrasto con gli articoli 3 e 97 della Costituzione in quanto
attribuisce competenze al Dipartimento Aziende Foreste Demaniali, di cui
è prevista la soppressione al comma 92 del successivo articolo 11.
Art. 6, comma 26 – Si ritiene che la disposizione, per l’estrema
genericità del contenuto, sia in contrasto con gli articoli 3 e 97 della
Costituzione oltre che con il principio affermato dalla giurisprudenza
di codesta Ecc.ma Corte, di legalità sostanziale. Infatti gli enti di
cui alla L.R. 98 del 1981 sono gli enti parco e gli enti gestori delle
riserve naturali.
I primi sono enti dotati di autonomia amministrativa, gestionale,
patrimoniale e sono sottoposti al controllo dell’Assessorato Regionale
Territorio ed Ambiente.
I secondi sono invece soggetti dotati di propria soggettività
giuridica, anche di diritto privato (provincie, università, associazioni
ambientaliste, azienda foreste demaniali) e non dipendenti in alcun
modo dall’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente.
Non si comprende in quale modo l’Assessorato Regionale Territorio e
Ambiente possa disporre dei beni appartenenti alle provincie, alle
università o alle associazioni ambientaliste di cui non dispone o su cui
non gode alcun diritto reale.
Art. 6, commi 27 e 28 – Prevedono il rilascio di autorizzazioni o
concessioni precarie di porzioni di sedi viarie appartenenti al demanio
trazzerale per una serie di usi, alcuni dei quali anche attinenti ad
attività imprenditoriali ed economiche, per una “durata limitata”.
Orbene siffatta limitazione temporale dell’uso del bene demaniale
assolutamente indeterminata si pone in contrasto con gli articoli 97 e
117, 2° comma lett. e).
Infatti la locuzione “avente durata limitata” nella sua estrema
genericità consentirebbe l’uso particolare del bene pubblico da parte
dei privati per periodi anche quasi perpetui, con innegabili refluenze
sulla libera concorrenza degli operatori economici non concessionari
operanti sul mercato, cui verrebbero precluse le possibilità di accedere
all’utilizzo del demanio per un tempo imprecisato.
Codesta ecc.ma Corte ha peraltro riconosciuto con costante
giurisprudenza (ex plurimis sentenze nn.307/2003 e 32/2009) che
l’assoluta indeterminatezza del potere demandato ad una Pubblica
Amministrazione senza indicazione di alcun criterio da parte della legge
(come quello in ispecie) viola il principio di legalità sostanziale ex
art. 97 della Costituzione.
Inoltre alla fine del comma 28, si fa riferimento, per la stima dei
valori dei terreni da dare in concessione, ai valori agricoli medi di
cui alla legge 22 ottobre 1971 n. 865, mentre con sentenza della Corte
Costituzionale n. 181 del 2011 è stato sancito che la valutazione dei
terreni va fatta secondo il valore di mercato.
Non risulta invero comprensibile in base a quale principio di buona
amministrazione e di tutela del pubblico erario, gli espropri in danno
dei privati sono pagati secondo il valore di mercato, mentre i beni
demaniali dovrebbero essere concessi ai privati a valori
significativamente inferiori.
Inoltre la norma appare non coerente con quanto previsto dal
precedente comma 23 dell’art. 6 che prevede, per i canoni concessori a
titolo ricognitorio di beni demaniali e patrimoniali, un importo non
inferiore a 5.000 euro annui, di gran lunga superiore in moltissimi casi
a quello scaturente dall’applicazione dei valori agricolo medi.
Art. 6, comma 30 – Stabilisce il pagamento di un biglietto di
accesso per le aree naturali protette e per le aree attrezzate, nonché
“per le isole che comprendono aree protette”.
Questo ultimo inciso sembrerebbe determinare il pagamento di un
biglietto di accesso alla stessa isola siciliana dando adito a
perplessità di ordine costituzionale. Detta entrata potrebbe, infatti,
configurarsi come una vera e propria imposta, in quanto appaiono
sussistere tutti gli elementi elaborati dalla giurisprudenza
costituzionale per qualificare un’entrata come tributaria, che, come ha
affermato la Corte Costituzionale nella sentenza n. 280/2011, potrebbe
essere annoverata tra i “tributi di scopo”.
Tale entrata, invero, costituisce un prelievo coattivo, stabilito
direttamente ed esclusivamente dalla legge regionale, che non trova la
sua fonte in un rapporto sinallagmatico tra le parti.
Viene, infatti, richiesto il pagamento per il mero accesso
nell’isola, indipendentemente dall’effettivo ingresso nelle aree
protette, per cui il cittadino sarebbe chiamato ad assolvere il
pagamento anche se non visita quest’ultime, con ciò vanificando la
finalità della norma che è quella di “incrementare i servizi ai
visitatori e le attività di tutela delle aree protette regionali”.
Il riconoscimento a detta entrata della natura tributaria non
esclude, ovviamente, che la Regione siciliana sia facoltizzata ad
istituirla, giacchè sia le norme statutarie e sia quelle di attuazione
statutaria riconoscono alla Regione tale potere. E’ necessario, però
sottolineare che l’art.6 del D.P.R. 26 luglio 1965, n.1074, stabilisce
che la Regione può istituire nuovi tributi in corrispondenza alle
particolari esigenze della comunità regionale “nei limiti dei principi
del sistema tributario dello Stato”.
Occorre pertanto che il nuovo tributo, come precisato dalla Corte
Costituzionale nella sentenza n.102 del 15 aprile 2008, non crei
“disarmonie o incoerenze con il sistema tributario statale”, il quale,
allo stato attuale, prevede l’imminente introduzione di un imposizione
comunale correlata allo sbarco sulle isole minori, che viene prevista
quale alternativa all’istituzione dell’ imposta di soggiorno.
La disarmonia con il sistema tributario statale si rinviene nel
contrasto con il principio generale dell’ordinamento che esclude doppie
imposizioni sul medesimo presupposto, in quanto il semplice ingresso
nella Regione potrebbe configurare anch’esso un’imposta di soggiorno
regionale.
Val la pena di sottolineare che un siffatto prelievo, sotto altri
aspetti, appare essere in contrasto sia con i principi comunitari di
libera circolazione delle persone e delle merci, e sia con l’art. 120
della Costituzione che vieta alle regioni di adottare provvedimenti che
ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e
delle cose tra le regioni.
Occorre, infine, considerare che l’istituzione di un nuovo tributo
richiede che gli elementi caratterizzanti dell’imposizione, vale a dire
il presupposto in positivo, la soggettività passiva, la base imponibile e
la misura dell’importo dovuto, in coerenza con quanto stabilito
dall’art.23 della Costituzione, debbano essere fissati dalla legge
regionale, che invece, nulla dispone al riguardo.
Art.6, comma 34 – La disposizione pone a carico dei soggetti gestori
e/o dei richiedenti gli oneri connessi ai controlli effettuati
dall’ARPA. L’estrema genericità della norma, che demanda all’Assessore
regionale per il Territorio di concerto con quello per l’Economia il
compito di emanare un decreto attuativo pone lo stesso in evidente
contrasto con l’articolo 97 della Costituzione.
Codesta ecc.ma Corte ha infatti affermato, con costante
giurisprudenza (ex plurimis sent. n. 307/2003) che la “assoluta
indeterminatezza” del potere demandato ad una pubblica amministrazione
<> viola il principio di legalità sostanziale.
Art.8, comma 8 – Il previsto conferimento di immobili di proprietà
della Regione, sino alla concorrenza di 800.000 migliaia di euro in un
Fondo immobiliare a gestione separata da costituirsi presso
l’IRFIS-FinSicilia si ritiene essere in contrasto con l’art.97 della
Costituzione.
La genericità della dizione “immobili di proprietà della Regione” non
consente di escludere che fra gli stessi possano essere ricompresi beni
appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile, né si rileva
tantomeno dal tenore estremamente sintetico della disposizione quale
vantaggio economico tragga l’Amministrazione regionale dalla
depatrimonializzazione disposta, non essendo indicata nella norma
alcuna contropartita per il trasferimento degli immobili stessi.
Non possono peraltro ritenersi esaustivi ai fini della
quantificazione degli oneri e della determinazione degli effetti
economici patrimoniali derivanti dalla disposizione i chiarimenti
forniti dall’amministrazione (all. 4) da cui emergerebbe che l’intero
fondo sarebbe destinato a finanziare e garantire investimenti privati.
Non è stato peraltro possibile verificare la natura degli immobili
individuati nella relazione tecnica, né asseverare le stime di valore
nella stessa indicata.
Inoltre non si riesce a comprendere se la disposizione in questione formi sistema con le successive norme dei commi 9 e 10.
Art. 8, comma 9 – La norma sostituisce l’art. 46 della L.R. n. 50/1976
che contiene una puntuale disciplina della garanzia sussidiaria e
limitata (6 miliardi di lire) fornita dall’IRFIS in favore delle imprese
industriali ed artigiane che realizzano investimenti nel territorio
della Regione per lo svolgimento di attività produttive. Esso quindi
“Tout court” renderebbe diretta e totale la garanzia prestata agli
imprenditori senza porre alcun limite all’intervento pubblico qualora il
privato non adempia ai propri oneri contrattuali nei confronti degli
istituti di credito che lo hanno finanziato.
La disposizione, in considerazione della laconicità del suo tenore
letterale e dell’assenza di un qualsivoglia limite o criterio di
determinazione dello stesso per l’assolvimento della garanzia prestata;
rende questa non conforme agli art. 81 e 97 della Costituzione.
Il successivo comma 10 è di dubbia interpretazione in quanto lo
stesso non appare formare sistema con la precedente disposizione del
comma 9 che apporta una ben precisa delimitazione al contenuto del
sostituito art. 46 della L. n. 50/1973 che disciplina forme di sostegno
per le imprese.
La disposizione del comma 10 appare invero formalmente avulsa dal
primo menzionato contesto normativo ed addirittura incoerente con lo
stesso giacché destinatari non sarebbero soltanto operatori economici ma
prioritariamente famiglie e condomini.
La cennata norma, in quanto non riconducibile ad alcuna disciplina
organica legislativamente determinata appare quindi affetta da
irragionevolezza e in contrasto con gli articoli 3 e 97 della
Costituzione.
Art. 8, comma 12 – Limitatamente all’inciso “8, 9, 10 e” di conseguenza
alle cennate censure dei precedenti commi si ritiene essere in contrasto
con gli articoli 3 e 97 Cost.
Art. 8, commi da 14 a 17 – Le disposizioni prevedono che per le
somme iscritte a ruolo di spettanza regionale, la dilazione del
pagamento, di cui all’art. 19 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602,
venga concessa fino ad un massimo di novantanove rate mensili.
Viene stabilito, inoltre, che gli interessi dovuti per tale dilazione e
gli interessi di mora dovuti sulle somme iscritte a ruolo e non versate,
di cui, rispettivamente, agli artt. 21 e 30 del D.P.R. n. 602 del
1973, sono rideterminati con decreto dell’Assessore regionale per
l’Economia.
Orbene, la potestà legislativa concorrente attribuita alla Regione
Siciliana in materia di riscossione dei tributi è riconducibile
esclusivamente all’organizzazione del servizio e non agli aspetti
sostanziali della disciplina della riscossione dei debiti tributari.
Infatti l’art. 17, primo comma, dello Statuto Speciale, prevede che: “
entro i limiti dei principi ed interessi generali cui si informa la
legislazione dello Stato, l’Assemblea regionale può, al fine di
soddisfare alle condizioni particolari ed agli interessi propri della
Regione, emanare leggi, anche relative all’organizzazione dei servizi,
sopra le seguenti materie concernenti la Regione.….I) tutte le altre
materie che implicano servizi di prevalente interesse regionale. Tra
queste la Regione annovera il servizio di riscossione dei tributi.
Pertanto, le disposizioni contenute nei commi in esame sono
censurabili in quanto ledono la competenza esclusiva dello Stato in
materia tributaria, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera e)
della Costituzione.
La Regione Siciliana può, quindi provvedere alla riscossione della
entrate ad essa spettanti, di cui agli artt. 36 e 37 dello Statuto
Speciale, ma non modificare le norme che attengono alla disciplina
statale della riscossione dei tributi.
Inoltre, le disposizioni in esame determinerebbero una violazione del
principio di eguaglianza di cui all’art. 3 della Costituzione, in
quanto dette norme attribuirebbero ai soli contribuenti della Sicilia
maggiori agevolazioni per la riscossione delle somme di cui risultano
debitori.
Art. 8, comma 18 – Si dispone che le grandi strutture di vendita debbano
concordare con il Comune l’orario di apertura al pubblico nonché si
prevede la sospensione delle procedure per il rilascio delle
autorizzazioni alle stesse. La disposizione si pone in palese contrasto
con il quadro normativo vigente, risultante dall’art. 31, comma 1 del
decreto legge 6 dicembre 2011, n. 211, recante “ Disposizioni urgenti
per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”, come
convertito dalla legge 22 dicembre 2011. Tale norma, infatti,
intervenendo sull’articolo 3, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006,
n. 233, come convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ha stabilito
che le attività commerciali e di somministrazione di alimenti e
bevande, sono svolte senza il limite del rispetto degli orari di
apertura e di chiusura, dell’obbligo della chiusura domenicale e
festiva, nonché di quello della mezza giornata di chiusura
infrasettimanale dell’esercizio.
La previsione introdotta dal decreto n. 201/2011, che si qualifica come
norma di liberalizzazione, è direttamente vincolante anche nei confronti
dei legislatori regionali. Come affermato da consolidata giurisprudenza
costituzionale, la tutela della concorrenza riservata dall’art. 117,
comma 2 lettera e) della Costituzione alla potestà legislativa esclusiva
dello Stato, comprende anche le misure legislative promozionali che
mirano ad aprire ad un mercato o a consolidarne l’apertura, eliminando
barriere all’entrata, riducendo o eliminando vincoli al libero
esplicarsi della capacità imprenditoriale e della concorrenza tra
imprese (Sent. CC n. 401/2007).
La norma regionale in esame, dunque, introducendo una serie di
vincoli e restrizioni in termini di orari di apertura e di giornate di
chiusura degli esercizi commerciali, e di autorizzazione all’apertura
degli stessi, lungi dal produrre effetti pro-concorrenziali, si pone in
aperto contrasto con la disciplina nazionale di liberalizzazione, e
quindi viola l’art. 117, 2° comma lettera e) della Costituzione.
Un secondo elemento di criticità della norma è costituito dalla
prevista sospensione delle procedure di rilascio delle autorizzazioni
all’apertura di grandi strutture di vendita.
Sul piano concorrenziale la norma ha una portata ingiustificatamente
restrittiva della concorrenza, posto che la sospensione del rilascio di
nuovi provvedimenti autorizzatori ha il chiaro effetto di
cristallizzare il mercato nel suo assetto esistente e si traduce nella
sospensione per un periodo non determinato della libertà di accesso
allo stesso, costituzionalmente garantita, seppur subordinatamente al
rilascio del provvedimento autorizzatorio.
Da questo punto di vista l’illegittimità della norma discende dal
contrasto con gli obbiettivi e le previsioni della direttiva 123/2006/CE
(c.d. direttiva servizi) la quale, proprio al fine di garantire un
mercato interno dei servizi realmente integrato e funzionante, ha –
come noto- sottoposto a condizioni assai stringenti la possibilità per i
legislatori di subordinare l’accesso ad un’attività di servizio e il
suo esercizio ad un regime di autorizzazione; ha inoltre prescritto
stringenti requisiti cui gli stessi regimi nazionali devono essere
improntati imponendo ai singoli Stati membri di procedere alla revisione
dei propri sistemi interni secondo un processo di valutazione
multilaterale coordinato dalla Commissione europea.
Nel caso di specie, la gravità della norma “de qua” va ben oltre
l’istituzione o il mantenimento di un regime autorizzatorio non conforme
su alcuni specifici punti alle prescrizioni comunitarie, e discende
dalla interruzione totale per un periodo non determinato dei
procedimenti di rilascio dei titoli permissivi. Una previsione siffatta
potrebbe considerarsi giustificata soltanto laddove fosse supportata
dall’esigenza di apprestare tutela ad altro interesse costituzionalmente
rilevante compatibile con l’ordinamento comunitario, non altrimenti
tutelabile attraverso misure meno restrittive, nel rispetto del
principio di proporzionalità.
In ragione di ciò, poiché la Corte Costituzionale ha ricondotto di
recente la disciplina dettata dal decreto nazionale ( D. lgs n. 59/2010)
di attuazione della direttiva servizi alla “tutela della concorrenza”
(sent. n. 235/2011), la violazione delle sue previsioni integra un primo
profilo di contrasto con l’art. 117, comma 2 lett. e) Cost.
In aggiunta a tale profilo l’illegittimità della previsione discende
in ogni caso dal contrasto diretto con una norma costituzionale (art.
117) che, oltre a ripartire la potestà legislativa tra i diversi livelli
istituzionali, enuncia un principio sostanziale di libera concorrenza
che la Corte, nella sua giurisprudenza più recente, mostra di voler
leggere nella norma costituzionale. In questa prospettiva assume rilievo
tra l’altro quanto da ultimo affermato dalla Corte nella citata
sentenza n. 150/2011, laddove il Giudice delle Leggi ha chiarito che
“l’espressione <> di cui all’art. 117, comma 2 lett. e) Cost.
determina la necessità di un esame contenutistico sia per ciò che
costituisce il portato dell’esercizio della competenza legislativa
esclusiva da parte dello Stato, sia per ciò che riguarda l’esplicazione
della potestà legislativa regionale riferibile al 3° o 4° comma
dell’art. 117 Cost.
Art. 11, comma 2 – La disposizione proroga alcune misure di esenzione
delle imposte di bollo e catastali già previste dal comma 1 dell’art. 60
della L.R. 2/2002 e successive modifiche ed integrazioni. Poiché nella
allegata relazione tecnica redatta dagli uffici regionali non è in alcun
modo indicato il criterio seguito per la determinazione della minore
entrata, si ritiene che la stessa sia arbitraria ponendo così la
norma in contrasto con l’art.81, 4° comma della Costituzione.
Art. 11, comma 3 – La disposizione testè approvata modifica alla
lettera a) l’art. 1 comma 7 della L.R. n. 9/2012 introducendo un regime
preferenziale sotto il profilo degli emolumenti per i dirigenti esterni
alla pubblica amministrazione in evidente contrasto con l’art. 45 del D.
Leg.vo n. 165/2001 che al comma 1 dispone : “il trattamento economico
fondamentale ed accessorio è definito dai contratti collettivi” e, più
in generale, con il titolo III del citato D. lgs n. 165 (contrattazione
collettiva e rappresentanza sindacale), che obbliga al rispetto della
normativa contrattuale e delle procedure da seguire in sede di
contrattazione. Di conseguenza, la norma viola l’art. 117, 2° comma
lett. l), Cost. che riserva l’ordinamento civile e quindi i rapporti di
diritto privato regolabili dal codice civile (contratti collettivi),
alla competenza esclusiva dello Stato, oltre che gli articoli 3 e 97
Cost., che recano i principi di uguaglianza, buon andamento ed
imparzialità della pubblica amministrazione.
La disposizione testé approvata inoltre potrebbe consentire aumenti
retributivi in controtendenza rispetto all’attuale politica statale
volta al contenimento delle spese in materia contrattuale ed in
particolare l’art. 9, comma 1 del D.L. n. 78/2010 con le conseguenti
violazioni dei principi di coordinamento della finanza pubblica e
quindi dell’art. 117, comma 3 della Costituzione a cui la Regione non
può derogare.
La disposizione in questione eccede dalla competenza esclusiva della
Regione in materia dell’ordinamento del personale essendo riconducibile
piuttosto a quella del coordinamento della finanza pubblica per la quale
ha competenza concorrente ai sensi dell’art. 10 della L. Cost. n.
3/2001.
Art.11, comma 4 – Proroga al 31 dicembre 2014 la validità delle
graduatorie del Consorzio Autostrade Siciliane riguardanti gli agenti
tecnici esattori stagionali e part time di cui all’art. 5 della L.R. n.
17/2001 di modifica dell’art. 1, comma 1 bis, della L.R. n. 12/1991, ed
appare in contrasto con i principi di uguaglianza buon andamento ed
imparzialità della pubblica amministrazione di cui agli art. 3 e 97
della Cost. nonché con l’art. 51 Cost.
Esso infatti impedisce nella sostanza l’espletamento di nuove
selezioni pubbliche per il personale stagionale e part time del
Consorzio Autostradale e il conseguente potenziale inserimento di nuovi
dipendenti consolidando piuttosto posizioni di lavoro precario,
ingenerando nei destinatari l’aspettativa di una definitiva assunzione
con innegabili refluenze negative sul buon andamento ed imparzialità
della pubblica amministrazione garantiti dall’art. 97 della
Costituzione.
Art.11, comma 12 – Nel sopprimere l’Agenzia regionale per l’impiego e
per la formazione professionale, fa salve le disposizioni di cui
all’art. 12 comma 2 bis della L.R. n. 96/1990, che prevede l’assunzione
di personale con selezione diretta e mediante stipula di contratti
quinquennali di diritto privato rinnovabili in evidente contrasto con
l’art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 secondo cui a decorrere dall’anno
2011, le amministrazioni possono avvalersi di personale a tempo
determinato nel limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse
finalità nell’anno 2009. Poiché la medesima disposizione afferma che si
tratta di un principio generale ai fini del coordinamento della finanza
pubblica, al quale sono tenute ad adeguarsi anche le regioni e le
province autonome, la norma si pone in contrasto con l’art. 117, 3°
comma Cost.
Art.11, comma 16 – La disposizione estende a tutti gli enti pubblici non
economici, sottoposti a controllo e/o vigilanza della Regione il
patrocinio dell’Ufficio legislativo e legale della Regione Sicilia.
Gli avvocati dipendenti di tale Ufficio sono iscritti nell’elenco
speciale di cui al comma 4 lett.b) dell’art.3 del R.D.L. 27 novembre
1933, n.1578 che riserva ai professionisti dipendenti l’esercizio
dell’attività di rappresentanza e difesa “per quanto concerne le cause e
gli affari propri dell’ente presso il quale prestano la loro opera”.
Pertanto in forza della suddetta legge non potrebbero esercitare
l’attività per enti diversi dal datore di lavoro.
La disposizione interviene nella materia della professione forense
che necessita di una disciplina uniforme sul territorio nazionale
essendo la stessa strettamente correlata con quella della
rappresentanza in giudizio nei procedimenti processuali, civili, penali,
amministrativi, materia questa di evidente competenza esclusiva dello
Stato.
La disposizione regionale suindicata è pertanto in contrasto con
l’art.117, comma 2, lett.l) Cost., che riserva allo Stato la materia
della “giurisdizione e norme processuali” e in subordine del comma 3, in
quanto, ancorchè voglia ricondursi la norma alla competenza concorrente
in materia di professioni e relativo ordinamento, questa non potrebbe
essere esercitata in violazione dei principi fondamentali stabiliti
dallo Stato con le sue leggi (Sentenze C.C. nr.153/2006 e nr.222/2008).
Art. 11, comma 21 e 22 – Le disposizioni in questione riproducono per
la stagione venatoria 2012-2013 quanto previsto dall’art. 3 della L.R.
19/2011 con l’omissione della previsione per le aree all’interno dei
siti “Natura 2000” del rispetto delle indicazioni contenute nei piani
di gestione degli stessi e delle preventive valutazioni di incidenza di
cui agli articoli 4 e 5 D.P.R. n. 357/1992 e s.m.i. Le norme in
questione, escludendo la prescritta procedura di valutazione di
incidenza ambientale, sono da ritenersi, non solo contrastanti con le
direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE, ma anche trasgressive della
normativa statale di attuazione di quest’ultime. Esse violano pertanto
gli articoli 9, 11, 97 e 117 1° e 2° comma lett. s) della
Costituzione.
Art. 11, comma 26 – Si ritiene che la norma sia affetta da irragionevolezza e che violi gli articoli 3 e 97 della Costituzione.
Dalla prevista abrogazione della disposizione del comma 1 dell’art. 122
L.R. 17/2004, a sua volta abrogatrice del 4° comma dell’art. 1 della
L.R. n. 6/1988, non può conseguirsi l’effetto di determinare il numero
degli esperti fissato da quest’ultima norma.
Dall’abrogazione di una norma non discende infatti la reviviscenza
della disciplina precedente a quest’ultima. L’attuale disposizione è
quindi priva di effetti ed ingenera dubbi interpretativi sulle
applicazioni della legislazione di settore con innegabili negative
refluenze sull’operato dell’amministrazione.
Art. 11, comma 29 – La disposizione stabilisce, fra l’altro,
l’incompatibilità con qualsiasi impiego pubblico per gli incarichi di
sovrintendente e/o direttore degli enti teatrali artistici. Essa invade
la competenza dello Stato in materia di ordinamento civile e quindi dei
rapporti di diritto privato regolabili dal codice civile (contratti
collettivi) ponendosi in contrasto con l’art. 117, secondo comma lett.l)
della Costituzione.
Art. 11, comma 35 – Viene determinato il parametro massimo cui deve
attenersi il trattamento economico dei dirigenti apicali degli
istituti, aziende, agenzie, fondazioni, e degli enti regionali
sottoposti a tutela e vigilanza della Regione.
La norma esula dalla competenza del legislatore regionale in quanto il
trattamento economico fondamentale ed accessorio dei dirigenti è
definito dai contratti collettivi ed in generale dal titolo III del
D.Leg. 165/2001.
Essa pertanto si pone in contrasto con l’art. 117, secondo comma lett.
l) della Costituzione che riserva alla competenza esclusiva dello Stato
la materia dell’ordinamento civile e quindi dei rapporti di diritto
privato regolabili dal codice civile.
Art. 11, comma 42 – La disposizione sembrerebbe finalizzata a sottrarre i
piani regolatori generali adottati e non ancora approvati
dall’Assessorato regionale del territorio alla normativa in materia di
Valutazione Ambientale Strategica cui devono obbligatoriamente
soggiacere tutti i piani e programmi (compresi i piani regolatori) ai
sensi della direttiva 2001/41/CE e del decreto legislativo 142/2006.
Essa, invero, introduce un’ambigua disciplina per i piani regolatori in
questione disponendo che gli stessi siano oggetto della procedura di
verifica di assoggettabilità di cui all’art. 12 del Codice dell’Ambiente
senza però prevedere gli ulteriori effetti di tale procedura, lasciando
così intendere che la stessa sia sostitutiva della V.A.S.
Orbene, poiché la regolamentazione della Valutazione Ambientale
Strategica e della verifica di assoggettabilità di cui agli articoli 6 e
12 del citato Codice dell’Ambiente, sono espressione della competenza
esclusiva dello Stato in materia di ambiente ed ecosistema, si ritiene
che la disposizione regionale “de qua” che introduce una disciplina
diversa sia in contrasto con l’art. 117, 1° comma e 2° comma lett. s)
della Costituzione.
Art 11, comma 57 – La disposizione “de qua”, prevedendo la proroga con
decreto assessoriale della convenzione con l’Artigiancassa S.p.A. fino
al pieno recepimento nello Statuto delle norme concernenti il
decentramento amministrativo e comunque non oltre il 31 dicembre 2013,
disciplina nella sostanza l’affidamento dell’appalto di un servizio in
deroga alle normali procedure di gara. Così operando la norma in
questione invade la sfera di competenza esclusiva del legislatore
statale di cui all’art. 117, secondo comma lett. e) della Costituzione,
esercitata con il decreto legislativo n. 163 del 2006 (sentenza C.C. n.
401/2007) fra le cui disposizioni inderogabili si collocano quelle che
attendono alla scelta del contraente (alla procedura di affidamento) e
al perfezionamento del vincolo negoziale e che costituiscono un limite
all’esplicarsi della potestà legislativa della Regione (C.C. n.
320/2008).
Art. 11, comma 61 – La norma si pone in contrasto con gli articoli 3 e
97 della Cost. in quanto viene previsto un generale ed automatico
transito del personale appartenente a società a totale e/o a parziale
partecipazione regionale poste in liquidazione in altre società a
capitale pubblico senza distinguere la natura del rapporto di lavoro dei
lavoratori interessati al trasferimento e senza procedere ad alcuna
forma di selezione degli stessi nonché di verifica della compatibilità
dell’assunzione con l’assetto organizzativo funzionale e finanziario
delle società destinatarie dei nuovi dipendenti.
La disposizione inoltre sembrerebbe anche costituire un interferenza in
materia di competenza esclusiva dello Stato ex art. 117, 2° comma lett.
l) in quanto interviene nell’ambito dell’ordinamento civile all’interno
del quale operano le società in questione anche in tema di rapporti di
lavoro con i propri dipendenti soggetti alle norme del codice civile e
non del decreto legislativo 165/2001.
Art. 11, commi 82, 83 e 84 -Riproducono sostanzialmente le disposizioni
di cui all’art. 38 del disegno di legge n. 471 dal titolo “Disposizioni
programmatiche correttive per l’anno 2010” oggetto di gravame dinnanzi
alla Corte Costituzionale con il ricorso presentato il 10 maggio 2010.
Le disposizioni prevedono l’applicazione in favore degli impianti di
allevamento ittico di un canone ricognitorio richiamando a tal fine
norme statali abrogate da 8 anni.
Per l’applicazione di tale canone ridotto, di mero riconoscimento, per
costante giurisprudenza (ex plurimis sentenza Corte di Cassazione
sezione I n. 17101 del 3/12/2002) non rileva tanto la natura pubblica o
privata del concessionario ma il fine di beneficenza o di pubblico
interesse che questi si propone di perseguire attraverso la concessione.
Perché poi sussistano gli scopi di pubblico interesse occorre, ai sensi
dell’art. 37 del regolamento per la navigazione marittima, che il
concessionario non ritragga stabilmente alcun lucro o provento dall’uso
del bene demaniale.
Siffatto presupposto non può di certo ritenersi sussistente per gli
esercenti gli impianti di allevamento ittico che svolgono un’attività
imprenditoriale.
La norma in questione quindi creerebbe un innegabile vantaggio per le
imprese siciliane alterando la par condicio tra gli operatori economici
del settore ed invadendo la competenza esclusiva dello Stato nella
materia della tutela della concorrenza di cui all’art. 117 secondo comma
lett. e) della Costituzione.
Art. 11, comma 86 – Non appare conforme al principio di cui agli
articoli 3 e 97 della Costituzione consentire ai soggetti che hanno
sottoscritto il verbale di conciliazione previsto dall’art. 6 della L.R.
n. 17/2004 per regolarizzare occupazioni illegittime di beni demaniali e
patrimoniali della Regione la corresponsione per il periodo
intercorrente dalla data di presentazione dell’istanza di concessione e
quella di rilascio del titolo, del solo canone e non anche degli
interessi moratori per il ritardato pagamento, così come previsto per la
generalità dei concessionari di beni pubblici.
Art. 11, comma 88 – Si ritiene dovere impugnare la norma in questione
per manifesta irragionevolezza ai sensi degli articoli 3 e 97 della
Costituzione in quanto riproduce la disposizione del precedente comma
87.
Art 11, commi dal 92 al 96 – Tali disposizioni sono affette dal vizio
dell’irragionevolezza di cui agli artt. 3 e 97 della Costituzione in
quanto introducono una disciplina incompatibile con il precedente art.
6, comma 22. Esse infatti prevedono la soppressione del dipartimento
regionale aziende foreste demaniali ed il trasferimento delle funzioni
al corpo forestale ed alle province regionali mentre il precedente comma
22 dell’art. 6 attribuisce competenze al suddetto dipartimento in
materia di determinazione di tariffe afferenti ai canoni di concessione
di beni appartenenti al demanio forestale, di terreni al pascolo e dei
prodotti di bosco.
Inoltre le norme relative al trasferimento di competenze e funzioni del
dipartimento in questione sono estremamente indeterminate e non indicano
alcun concreto criterio per la determinazione delle modalità attuative
delle stesse demandato al Presidente della Regione come ad esempio
riguardo al regime contrattuale da applicare al personale trasferito.
Esse si pongono in evidente contrasto con il principio di legalità
sostanziale di cui all’art. 97 Cost. (C.C. n. 307/2003 e n. 156/1982).
Da ultimo codesta Corte ha affermato “l’imprescindibile necessità che in
ogni conferimento di poteri amministrativi venga osservato il principio
di legalità sostanziale posto a base dello Stato di diritto. Tale
principio non consente “l’assoluta indeterminatezza” del potere
conferito dalla legge ad una autorità amministrativa, che produce
l’effetto di attribuire, in pratica, una “totale libertà” al soggetto od
organo investito della funzione”. Non è sufficiente che il potere sia
finalizzato dalla legge alla tutela di un bene o di un valore, ma è
indispensabile che il suo esercizio sia determinato nel contenuto e
nelle modalità, in modo da mantenere costantemente una, pur elastica,
copertura legislativa dell’azione amministrativa (sent. CC. 115/2011).
Art 11, comma 97 – La disposizione nel prevedere una proroga
generalizzata del personale destinatario del regime transitorio dei
lavori socialmente utili, si pone in contrasto con l’art. 117, comma 2,
lett. l) della Costituzione che riserva allo Stato la competenza
esclusiva in materia di ordinamento civile, nonché con il principio
fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica di cui
all’art. 117, comma 3, della Costituzione. Il vincolo del rispetto dei
principi statali di coordinamento della finanza pubblica, connessi ad
obiettivi nazionali condizionati anche dagli obblighi comunitari, è
vincolante per le regioni, al fine di soddisfare esigenze di
razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica (sent. C.C. n.
51/2012 e 155/2011).
Art. 11, comma 102 – La disposizione realizza una generalizzata
sanatoria per tutti i concorsi banditi ed espletati, riservati a
personale dipendente privo del requisito del titolo di studio, ma in
possesso di professionalità acquisita all’interno delle amministrazioni.
In assenza di particolari elementi cognitivi da cui possa evincersi
l’esistenza, da un canto, di specifiche peculiarità della fattispecie
tali da escludere che possa risultare arbitraria la sostituzione della
disciplina generale in materia di accesso all’impiego pubblico e,
dall’altro, di un interesse pubblico legislativamente rilevante, di
preminente importanza generale, la norma in questione concretizza una
palese violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione in quanto volta a
fornire copertura legale ad assunzioni ed inquadramenti
illegittimamente effettuati.
Art. 11, comma 103 – La norma è censurabile per violazione degli articoli 3, 51 e 97 della Costituzione.
La disposta trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo determinato a
tempo indeterminato si risolve invero in una deroga ingiustificata alla
regola del concorso pubblico.
La circostanza che il personale suscettibile di essere stabilizzato
senza alcuna prova selettiva sia stato a suo tempo assunto con contratto
a tempo determinato, sulla base di un concorso pubblico, per effetto
della diversità di qualificazione richiesta dalle assunzioni a termine
rispetto a quelle a tempo indeterminato non offre adeguate garanzie né
della sussistenza della professionalità necessaria per il suo stabile
inquadramento nei ruoli degli enti locali, né del carattere
necessariamente aperto delle procedure selettive (sentenza C.C. n.
235/2009).
Il previo superamento di una qualsiasi prova scritta ed una orale è
infatti un requisito troppo generico per autorizzare la successiva
stabilizzazione senza concorso in quanto la norma in questione non
garantisce che il previo concorso sia riferibile alla tipologia e al
livello delle funzioni che il personale successivamente stabilizzato
sarà chiamato a svolgere.
Art. 11, comma 105 – La disposizione si pone in evidente contrasto con
il principio di legalità sostanziale di cui all’art. 97 Cost.
Essa infatti demanda ad un decreto del Presidente della Regione
l’emanazione di disposizioni attuative per la legittimazione e la
vendita di suoli armentizi e di porzioni di demanio senza contenere
l’indicazione di alcun criterio per l’esercizio di tale potere.
Art. 11, comma 109 – La prevista riduzione del 30% della tariffa per
l’istruttoria AIA a favore dei gestori di impianti “cittadini residenti
nel territori regionali o società con sede legale in Sicilia” è
discriminatoria in relazione alla libertà di stabilimento di cui
all’art. 49 del trattato europeo e pertanto viola gli artt. 3, 117,
comma 1 e 120 della Costituzione.
Art.11, comma 112 – Si ritiene che la norma sia in contrasto con gli
articoli 3 e 97 della Costituzione in quanto, nel modificare l’art. 45
della L.R. n. 9/2009, consente di evitare la revoca del contributo
relativo al finanziamento di progetti nell’ambito delle misure del POR
Sicilia 2000-2006 o addirittura la restituzione dello stesso da parte
dei beneficiari.
La disposizione assume i connotati di una sanatoria che, in assenza di
una dimostrazione dell’esistenza di un preminente e rilevante interesse
pubblico, rende arbitraria la scelta operata dal legislatore di derogare
alla disciplina generale per il settore.
Art. 11, comma 113 – Al fine dell’esame della sopratrascritta norma è
necessario rilevare che il decreto legislativo n. 205 del 3/12/2010,
che ha recepito la nuova normativa europea sui rifiuti (direttiva
2008/98 CE) ha modificato le precedenti norme contenute nella parte IV
del codice dell’ambiente (decreto legislativo n. 152/2006), cambiando la
modalità con cui vengono considerati i residui delle colture agricole e
chiarendo il campo di applicazione della norma sui rifiuti stessi.
L’articolo 13 della nuova normativa, infatti, riscrivendo e sostituendo
l’art. 185 del codice dell’ambiente, indica tra le categorie escluse dal
campo di applicazione del decreto “paglia, sfalci e potature, nonché
altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati
in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da
tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente
nè mettono in pericolo la salute umana”.
Risulta di conseguenza esclusa la possibilità della combustione dei
residui colturali senza relativa produzione di energia e del successivo
utilizzo come fertilizzanti, attività che si configura quindi come
smaltimento di rifiuti agricoli sottoposti alla parte IV del codice
dell’ambiente e pertanto sanzionabile ai sensi dell’articolo 256 dello
stesso codice.
Così ripercorso il quadro normativo di riferimento, è necessario
verificare se lo stesso trova applicazione nell’ambito regionale
siciliano.
Codesta eccellentissima Corte con costante giurisprudenza antecedente e
successiva alla riforma del Titolo V della Costituzione (ex plurimis
sent. 222/2003), ha chiarito che la tutela dell’ambiente è un valore
trasversale che interseca materie diverse quali, principalmente,
l’urbanistica, i beni ambientali e la sanità.
L’articolo 117, comma 2 lett. s) della Costituzione riserva la
“tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali” alla
competenza esclusiva dello Stato.
L’art. 10 della legge costituzionale n. 3/2001 ha sancito che “sino
all’adeguamento dei rispettivi statuti le disposizioni della presente
legge costituzionale si applicano anche alle regioni a statuto speciale
ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui
prevedono forme di autonomie più ampie rispetto a quelle già attibuite”.
Lo Statuto speciale siciliano non prevede esplicitamente la materia
“ambiente” e pertanto necessita verificare, di volta in volta, sotto
quale aspetto la tutela ambientale venga considerata, poiché la Regione
siciliana gode di competenza esclusiva sotto il profilo urbanistico e
della tutela del paesaggio, ed è titolare di competenza legislativa
concorrente sotto il profilo dell’igiene e della sanità.
Orbene, poiché la normativa in questione non è direttamente
riconducibile ad alcuna delle materie di competenza regionale, compresa
quella dell’agricoltura e foreste, deve concludersi che nel caso in
ispecie sia attribuito allo Stato non solo il recepimento, ma anche la
disciplina di attuazione della cennata direttiva europea 2008/98/CE.
E deve conseguentemente ritenersi applicabile in Sicilia l’impianto
normativo statale sopra riassunto con conseguente illegittimità
costituzionale di ogni norma regionale che abbia in qualunque modo
l’effetto di attenuare, o come nel caso in ispecie, escludere
l’applicazione delle determinazioni già assunte dallo Stato per
rispondere ad esigenze considerate meritevoli di disciplina uniforme
sull’intero territorio nazionale (sentenza C.C. n. 407/2002).
Con la disposizione in questione il legislatore regionale esorbita dalle
competenze attribuitegli dallo Statuto speciale ed introducendo una
deroga a quanto prescritto dall’articolo 185 del decreto legislativo
152/2006 rende lecita una condotta sanzionata dall’art. 256 del codice
dell’ambiente con la pena dell’arresto da 3 mesi ad un anno o con
l’ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro, interferendo così nella materia
penale di esclusiva spettanza dello Stato. La norma viola pertanto
l’articolo 117, 1° e 2° comma lett. s) Cost., nonché l’art. 14 dello
Statuto Speciale per interferenza in materia penale.
Art. 11, comma 116 – In merito alla norma in esame si rileva che
l’articolo 4 della legge 362/1991 stabilisce che il conferimento delle
sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione, che risultino
disponibili per l’esercizio da parte dei privati, abbia luogo mediante
concorso.
Il comma 2 del predetto articolo dispone che “Sono ammessi al concorso
di cui al comma 1 i cittadini di uno Stato membro della Comunità
economica europea maggiori di età, in possesso dei diritti civili e
politici e iscritti all’albo professionale dei farmacisti che non
abbiano compiuto i sessanta anni di età alla data di scadenza del
termine di presentazione delle domande”.
La disposizione censurata prevede una deroga ai limiti di età
indicati nel sopra citato comma 2 “nel caso in cui l’assegnazione della
gestione provvisoria della sede farmaceutica sia avvenuta non oltre il
31/12/2009”.
In proposito, occorre osservare che la Corte Costituzionale ha più
volte avuto occasione di sottolineare che, ai fini del riparto delle
competenze legislative previsto dall’art. 117 della Costituzione, la
materia dell’organizzazione del servizio farmaceutico deve essere
ricondotta “al titolo di competenza concorrente della tutela della
salute”, in quanto “la complessa regolamentazione pubblicistica della
attività economica di rivendita dei farmaci è infatti preordinata al
fine di assicurare e controllare l’accesso dei cittadini ai prodotti
medicinali ed in tal senso a garantire la tutela del fondamentale
diritto alla salute (…)”.
La norma di rango statale prevista dall’art. 4, comma 2, della legge
362/91 riveste la natura di “principio fondamentale”, in quanto
individua criteri generali relativi all’accesso al concorso che
garantiscono unitarietà su tutto il territorio e parità di trattamento
tra i farmacisti ai fini del conferimento delle sedi vacanti o di nuova
istituzione.
Per tale ragione, pertanto, la sopracitata disposizione non può
essere derogata dalla norma regionale in questione che si pone così in
contrasto con gli artt. 3 e 117, 3° comma della Costituzione nonché
dell’art. 17 dello Statuto speciale.
Art. 11, comma 118 – La disposizione è affetta da irragionevolezza ai
sensi degli articoli 3 e 97 Cost. in quanto riproduce la norma del
precedente comma 117.
Art. 11, comma 120 – La disposizione introduce forme di pubblicità degli
appalti diverse da quelle previste dagli articoli 66 e 122 del Codice
degli Appalti di cui al D. leg.vo n. 263/2006. Trattandosi di aspetti
inerenti alle procedure di affidamento (così come acclarato da codesta
Corte nella sentenza n. 411/2008) e quindi rientranti nella materia
della tutela della concorrenza, le norme del predetto codice
costituiscono un legittimo limite all’esplicarsi della potestà
legislativa esclusiva della Regione. Questa, quindi, si ritiene non
possa adottare, per quanto riguarda la tutela della concorrenza, una
disciplina con contenuti difformi da quella assicurata dal legislatore
statale con il D. Leg.vo n. 163/2006, in attuazione delle prescrizioni
poste dalla U.E. (sentenza C.C. n. 221/2010). La norma è pertanto in
contrasto con l’art. 117, 2° comma lett. e) Cost.
Art. 11, comma 121 – La disposizione è affetta da palese
irragionevolezza ai sensi degli art. 3 e 97 Cost., in quanto non
specifica l’esercizio finanziario a carico del quale viene posta
l’erogazione del contributo in favore delle scuole paritarie.
Art. 11, comma 122 – La norma si pone in contrasto con gli artt. 3 e 97
della Costituzione in quanto prevede una diversa composizione del
Consiglio di amministrazione dell’istituto dei ciechi “Opere Riunite
Ignazio Florio e A. Salamone” di Palermo di cui all’art. 2 L.R. 16/1995
che non solo non tiene conto delle previsioni dello Statuto dell’Unione
Italiana Ciechi ma anche privilegia inspiegabilmente una sezione
provinciale (quella di Palermo) per la designazione dei rappresentanti
di un Ente che svolge un’attività in ambito regionale.
Art. 11, commi 123, 124, 125, 126, e 127 – Le norme sono affette dal
vizio dell’irragionevolezza ex artt. 3 e 97 della Costituzione in quanto
identiche e/o confliggenti con il comma 22 dell’art. 6 e con il
precedente comma 92 dell’art. 11.
Art. 11, comma 129 – La norma è in palese contrasto con l’art. 97 della
Costituzione. Non appare invero conforme al principio di buon andamento
della P.A. porre a carico della stessa gli oneri degli enti,
associazioni e cooperative private nei confronti dei propri dipendenti.
La disposizione arreca evidente aggravio sull’operato del personale dei
pubblici uffici interessati e provoca negative refluenze sulle
operatività generale degli stessi. Gli oneri finanziari derivanti dalle
anticipazioni delle somme dovute quale corrispettivi di servizi resi in
concessioni e/o convenzioni da privati non risultano determinati in
contrasto con l’art. 81 Cost.
Art. 11, commi dal 131 al 141 – Le norme si ritengono in contrasto con
l’articolo 81 della Costituzione in quanto, nonostante siano stati
richiesti formali chiarimenti all’amministrazione regionale ai sensi
dell’art. 3 del D.P.R. 488/1969 circa l’idoneità di copertura prevista
dal comma 139 ovverossia le disponibilità del POR per il fondo sociale
europeo 2007-2013, la stessa non ha fornito alcun elemento
chiarificatore.
Art. 11, comma 142 – La norma consente agli enti parco, agli operatori
agricoli, alle associazioni di produttori ed operatori ambientali e ai
comuni, allo scopo di incrementare la fruizione e lo sviluppo delle
attività agricole di montagna di realizzare strutture precarie
all’interno dei parchi regionali e dei boschi in assenza di qualsivoglia
procedura autorizzatoria con grave compromissione della tutela del
paesaggio ed ambientale. Essa, pertanto, viola gli articoli 9, 97 e 117
2° comma lett. s) della Costituzione.
Art. 11, comma 146 – La disposizione, ampliando la categoria dei
possibili destinatari dei benefici previsti dall’art. 4 L.R. n.20/1999,
determina oneri non quantificati e si pone pertanto in contrasto con
l’art. 81 della Costituzione.
Art. 11, comma 147 – La norma viola gli art. 3 e 97 della Costituzione in quanto modifica una disposizione statale.
Art.11, comma 148 – Si ritiene che la norma sia in contrasto con l’art.
81 della Costituzione in quanto non determina gli oneri derivanti dalla
stessa.
Art.11, comma 152 – La norma appare affetta da irragionevolezza e quindi
in contrasto con gli articoli 3 e 97 della Costituzione in quanto
dispone l’istituzione di un nuovo capitolo di spesa per le finalità di
cui all’art. 28 della L.R. n. 30/1997 senza però determinarne la
dotazione ed indicare i mezzi di copertura dei nuovi oneri.
Art.11, comma 153 – La disposizione in questione si ritiene anche essa
irragionevole ai sensi degli articoli 3 e 97 della Costituzione.
Non può invero ritenersi ragionevole, al fine della disciplina
dell’organizzazione degli uffici dell’amministrazione regionale e dei
rapporti di lavoro della stessa, il rinvio operato dal legislatore alla
norma transitoria del D. Leg.vo n. 29 del 1993 attinente
all’amministrazione dello Stato. Quest’ultima ha infatti proprie
peculiarità ordinamentali riguardanti sia l’assetto organizzativo sia
il trattamento giuridico del personale dirigenziale, non omogenee né
assimilabili in alcun modo a quelle proprie della Regione siciliana.
La norma di asserita natura interpretativa appare piuttosto uno
strumento surrettizio per ritenere i concorsi espletati
dall’amministrazione per qualifiche professionali non dirigenziali
idonei all’inquadramento dei relativi vincitori quali dirigenti, in
palese violazione degli articoli 3, 97 e 81 della Costituzione.
Dall’eventuale applicazione della norma deriverebbe l’inquadramento nei
ruoli regionali di un non precisato numero di dirigenti in sovrannumero
rispetto alle esigenze dell’amministrazione con conseguente aggravio
degli oneri a carico del bilancio, peraltro non quantificati e privi di
idonea copertura.
Art.11, commi da 154 a 157- Le disposizioni prevedono l’istituzione
dell’Ufficio regionale della persona disabile ma non contemplano né la
quantificazione degli oneri né la relativa copertura ponendosi in palese
contrasto con l’art.81, 4° comma della Costituzione.
Nei chiarimenti forniti dall’Amministrazione regionale con nota
25726/A.07/01 del 24 aprile 2012 in proposito viene affermato che
“stante la complessità della materia in atto non è stata formulata la
relativa scheda tecnica”.
PER I MOTIVI SUESPOSTI
e con riserva di presentazione di memorie illustrative nei termini di
legge, il sottoscritto prefetto Carmelo Aronica, Commissario dello
Stato per la Regione Siciliana, ai sensi dell’art. 28 dello Statuto
Speciale, con il presente atto
I M P U G N A
ART. 1, comma 2 per violazione degli artt. 117, 3° comma e 81, 4° comma della Costituzione;
ART 6:
- comma 3, lett. b) e c), per violazione degli articoli 81, 4° comma e 97 della Costituzione;
- commi 6, 7 e 8 per violazione dell’articolo 81, 4° comma della Costituzione;
- comma 10 per violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione;
- comma 15 per violazione degli articoli 81, 4° comma e 117, 3° comma della Costituzione;
- comma 18 per violazione degli articoli 81, 4° comma, 117, 2° comma lett. m) della Costituzione;
- comma 22 per violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione;
- comma 26 per violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione;
- commi 27 e 28 per violazione degli articoli 97 e 117, 2° comma lett. e) della Costituzione;
- comma 30 per violazione dell’articolo 36 dello Statuto Speciale e degli articoli 23, 117, 1° comma e 120 della Costituzione;
- comma 34 per violazione dell’art. 97 della Costituzione;
ART. 8:
- comma 8 per violazione art. 97 della Costituzione;
- comma 9 per violazione degli articoli 81, 4° comma e 97 della Costituzione;
- comma 10 per violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione;
- comma 12 limitatamente all’inciso “8, 9, 10 e” per violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione;
- commi dal 14 al 17 per violazione degli articoli 3 e 117, 2° comma lett. e) della Costituzione;
- comma 18 per violazione dell’art. 117, 1° e 2° comma lett. e) della Costituzione ;
ART. 11:
- comma 2 per violazione dell’art. 81, 4° comma della Costituzione;
- comma 3 lett. a) per violazione degli articoli 3, 97 e 117, 2° comma lett. l) e 3° comma della Costituzione;
- comma 4 per violazione degli articoli 3, 51 e 97 della Costituzione;
- comma 12, limitatamente all’ultimo periodo, per violazione dell’articolo 117, 3° comma della Costituzione;
- comma 16 per violazione dell’art. 117, 2° comma lett. l) e 3° comma della Costituzione;
- commi 21 e 22 per violazione degli articoli 9, 11, 97 e 117, 1° comma lett. s) della Costituzione;
- comma 26 per violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione;
- commi 29 limitatamente all’inciso “e l’incompatibilità con qualsiasi
impiego pubblico” e 35 per violazione dell’articolo 117, 2° comma lett.
l) della Costituzione;
- comma 42 per violazione dell’art. 117, commi 1 e 2 lett. s) della Costituzione;
- comma 57 per violazione dell’articolo 117, 2° comma lett. e) della Costituzione;
- comma 61 per violazione degli articoli 3, 97 e 117, 2° comma lett. l) della Costituzione;
- commi 82, 83 e 84 per violazione dell’articolo 117, 2° comma lett. e) della Costituzione;
- commi 86, 88, 92, 93, 94, 95 e 96 per violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione;
- comma 97 per violazione dell’art. 117, 2° comma lett. l) e 3° comma della Costituzione;
- comma 102 per violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione;
- comma 103 per violazione degli articoli 3, 51 e 97 della Costituzione;
- comma 105 per violazione dell’articolo 97 della Costituzione;
- comma 109 limitatamente all’inciso “Qualora il gestore dell’impianto
sia cittadino residente nel territorio regionale o società con sede
legale in Sicilia, gli oneri di cui sopra sono ridotti nella misura del
30 per cento” per violazione degli articoli 3, 117, 1° comma, 120 della
Costituzione;
- comma 112 per violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione;
- comma 113 per violazione dell’articolo 117, 1° e 2° comma lett. s)
della Costituzione e per interferenza in materia penale in relazione ai
limiti posti dall’art. 14 dello Statuto Speciale;
- comma 116 per violazione degli articoli 3, 117, 3° comma della Costituzione e 17 dello Statuto Speciale;
- comma 118 per violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione;
- comma 120 per violazione dell’art. 117, 2° comma lett. e) della Costituzione;
- commi 121, 122, 123, 124, 125, 126 e 127 per violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione;
- comma 129 per violazione degli articoli 81, 4° comma e 97 della Costituzione;
- commi 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140 e 141 per violazione dell’articolo 81, 4° comma della Costituzione;
- comma 142 per violazione degli articoli 9, 97 e 117, 2° comma lett. s) della Costituzione;
- comma 146 per violazione dell’articolo 81, 4° comma della Costituzione;
- comma 147 per violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione;
- comma 148 per violazione dell’art. 81, 4° comma della Costituzione;
- comma 152 per violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione;
- comma 153 per violazione degli articoli 3, 97 e 81, 4° comma della Costituzione;
- commi 154, 155, 156 e 157 per violazione dell’articolo 81, 4° comma della Costituzione.
Palermo 26 aprile 2012
il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana
(Prefetto Carmelo Aronica)