giovedì 12 gennaio 2012

Interventi in materia previdenziale n. 3-4


Estratto della Circolare INCA n. 141/2011


Abolizione del regime delle decorrenze

Per coloro che matureranno i requisiti per il diritto a pensione a decorrere dal 1° gennaio 2012, viene abolito il cosiddetto regime delle decorrenze. Vale a dire che si torna alla normativa antecedente l’introduzione delle finestre.

La prima decorrenza utile della pensione sarà, a seconda della tipologia della prestazione e della gestione previdenziale che la liquida, dal 1° giorno del mese successivo a quello di maturazione del diritto o dal giorno successivo a quello di maturazione dei requisiti.
Le cosiddette  "finestre" mobili o a scorrimento continuano a trovare applicazione per i trattamenti di pensione da liquidare:
 a coloro che hanno già maturato, o che matureranno entro il 31 dicembre 2011 il diritto a pensione;
 alle lavoratrici che conseguono la pensione in regime di sperimentazione ai sensi dell’art. 1, comma 9 della legge n. 243/2004;
 ai soggetti che svolgono attività usuranti e conseguono la pensione ai sensi del decreto legislativo n. 67/2011;
 ai lavoratori derogati, dal provvedimento stesso, dai nuovi requisiti.

I "nuovi" trattamenti di pensione di vecchiaia e di pensione anticipata

Per i soggetti che matureranno i requisiti per il diritto a pensione a decorrere dal 1° gennaio 2012, le pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata e di anzianità sono sostituite dalla "pensione di vecchiaia" e dalla "pensione anticipata".
La pensione di vecchiaia, dal 1° gennaio 2012, si matura con il requisito minimo contributivo di almeno 20 anni sia per gli uomini che per le donne. Per maturare il diritto alla pensione anticipata è richiesto il requisito contributivo di almeno 42 anni ed 1 mese per gli uomini e di almeno 41 anni e 1 mese per le donne.



A seguito della sostituzione della pensione di anzianità con la pensione anticipata, che si matura sulla base della sola anzianità contributiva indipendentemente dall’età, vengono di fatto abolite le pensioni di anzianità con le "quote", che rimangono esclusivamente per i lavoratori che svolgono attività usuranti e per quelli derogati.
Viene confermato il meccanismo di adeguamento dell’età di pensionamento in relazione all’incremento della speranza di vita previsto dalla legge n. 122/2010, con la previsione che, dopo il 2019, avrà cadenza biennale in luogo di quella triennale.
Come già stabilito, a decorrere dal 1° gennaio 2013, i requisiti anagrafici per l’accesso alla pensione di vecchiaia, a quella anticipata e all’assegno sociale vengono incrementati di 3 mesi.
Nella relazione tecnica gli ulteriori incrementi, stimati sulla base dello scenario demografico dell’Istat centrale del 2007, saranno di 4 mesi nel 2016 e di altri 4 mesi dal 2019; dal 2021 l’adeguamento dell’età è previsto con cadenza biennale con un incremento di 3 mesi ogni due anni fino al 2027 e di 2 mesi dal 2029 per ogni ulteriore biennio fino al 2050.
I requisiti anagrafici effettivi saranno, in ogni caso, determinati in corrispondenza di ogni adeguamento sulla base dell’aumento della speranza di vita accertato a consuntivo dall’Istat.
Le tabelle contenute nella presente nota sono state elaborate sulla base dei valori presunti stimati nella predetta relazione tecnica.

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