venerdì 7 ottobre 2011

Circolare Inca: indennità di accompagnamento in caso di ricovero in istituto

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Roma 6.10.2011
Oggetto : indennità di accompagnamento in caso di ricovero in istituto.

Sommario: l'Inps con il messaggio 18291 del 26.09.2011 conferma il diritto alla corresponsione dell'indennità di accompagnamento nei casi di ricovero gratuito in istituto o per fini riabilitativi per periodi inferiori a 30 giorni.


Prima di entare nel merito dell'argomento in oggetto ci sembra necessario ripercorrere sinteticamente i criteri con i quali nel tempo è stata applicata la incompatibilità dell'indennità di accompagnamento con il ricovero gratuito.
La legge 18/80, istitutiva dell'indennità di accompagnamento, al 4° comma dell'articolo 1 ha escluso dal diritto all'erogazione dell'indennità gli invalidi civili gravi ricoverati gratuitamente in Istituto.
La legge 662/96 al comma 248 dell'articolo 1 ha disposto che i titolari di indennità di accompagamento devono autodichiarare annualmente la sussistenza o meno di uno stato di ricovero e, in caso affermativo, la gratuità o meno dello stesso.
L'applicazione della disposizione è stata supportata dalle indicazioni degli Enti prima competenti in materia di invalidità civile (Ministero dell'Interno e Ministero del Tesoro) ma anche dalle interpretazioni della Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale.
In base alle suddette indicazioni /interpretazioni è stato stabilito innanzitutto che il ricovero gratuito è elemento ostativo alla sola erogazione dell'indennità per il tempo in cui l'invalido è ricoverato gratuitamente e non al riconoscimento del diritto, ed è stata individuata la gratuità, la natura e la durata del ricovero gratuito.

La gratuità
Il ricovero è gratuito quando la retta base risulta a totale carico dell'ente o struttura pubblica anche se il soggetto ricoverato corrisponda una quota supplementare volta a conseguire un miglior trattamento rispetto a quello base.

La natura del ricovero gratuito
Il ricovero gratuito per essere rilevante ai fini dell'incompatibilità con l'erogazione dell'indennità deve avere natura contingente ovvero deve essere legato alla cura delle patologie che hanno dato luogo all'indennità e deve assicurare tutte le forme di assistenza di cui il paziente necessita. Se invece tale assistenza è garantita da altri (familiare , badante) il ricovero non si pone come elemento ostativo all'erogazione dell'indennità ma è necessario che la necessità di assistenza da parte di un soggetto terzo sia dichiarata dall’Istituto che ospita l’invalido.

Durata del ricovero
Il ricovero presso gli Istituti di lungodegenza o ai fini riabilitativi deve avere carattere continuativo e non temporaneo e deve avere una durata non inferiore al mese.
Tale principip è stato affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza 183 del 1991. La Corte Costituzionale, nel negare il diritto all'indennità ad un ricoverato che la richiedeva per i brevi periodi in cui si era allontanato dall' Istituto di lungodegenza, ha stabilito la non frazionabilità dell'indennità tale da dover essere assicurata anche per lassi di tempo addirittura giornalieri o comunque inferiori al mese, mentre può essere erogata per periodi di allontanamento dall' istituto uguali o superiori al mese.
Analogamente, l'invalido che periodicamente, per periodi inferiori al mese, è ricoverato gratuitamente presso istituti o centri di riabilitazione non può subire la sospensione dell'indennità per nessuno dei periodi nè gli stessi periodi possono essere cumulati per raggiungere e superare il mese.
L'Inps, oggi competente anche in materia di concessione delle prestazioni di invalidità civile su tutto il territorio nazionale, dal 2011 ha dato il compito ai Caaf di inviare telematicamente, le autodichiarazioni per i titolari di prestazioni assistenziali e tra queste anche quella relativa al ricovero per i titolari di indennità di accompagnamento (mod.ICRIC), previste dalla citata legge 662.
L'istituto ha preteso la dichiarazione di tutti i periodi di ricovero gratuito indipendentemente dalla durata riservandosi poi di ritenerli rilevanti o meno al fine della loro compatibilità con l'indennità. Ciò ha lasciato ampio margine decisionale a livello territoriale tant'è che in alcune Regioni le sedi Inps hanno operato trattenute giornaliere per ricoveri di breve periodi o addiruttura hanno cumulato più ricoveri non consecutivi per trattenere intere mensilità.
A tale proposito è necessario sottolineare che le situazioni che si sono create non riguardano le dichiarazioni acquisite dai CAF in quanto, tali dichiarazioni non sono state ancora trasmesse in attesa della firma della convenzione con l'Inps.
In ogni caso, le sedi Inca interessate dagli atteggiamenti illegittimi dell'Istituto hanno proposto i ricorsi amministrativi al Comitato Provinciale chiedendo il ripristino immediato delle trattenute effettuate.
Altre sedi Inps, più cautamente, prima di agire hanno chiesto chiarimenti alla Direzione Centrale che ha risposto con il messaggio di cui trattiamo di seguito.

Messaggio Inps 18291 del 26.09.2011
Con il messaggio in esame l'Inps in conformità al dettato della citata sentenza 183 afferma che ai fini della sospensione dell'erogazione dell'indennità di accompagnamento rilevano solo i periodi di ricovero gratuito pari o superiori a 30 giorni.
Pertanto laddove l'invalido dovesse ricoverarsi durante l'anno più volte ognuna delle quali per periodi da 1 a 29 giorni continuerà a percepire l'indennità di accompagnamento senza subire alcuna sospensione.
Secondo il nostro parere tali periodi potrebbero non essere dichiarati anche al fine di evitare illegittime sospensioni dovute a libere interpretazioni da parte delle sedi Inps territoriali.
L' Inps, inoltre, conferma la non rilevanza e di conseguenza la non dichiarazione dei ricoveri in day-hospital, per chemioterapia e radioterapia qualunque sia la loro durata.
L' Istituto esclude dalla dichiarazione anche i ricoveri nelle residenze sanitarie assistenziali RSA perchè da considerare non gratuiti in quanto l'assistito deve versare un contributo stabilito dalle Regione ma specifica che, laddove il contributo non fosse a carico dell'invalido ma di altro ente pubblico, si renderebbe necessaria la dichiarazione e l' eventuale sospensione dell'indennità.
Secondo le istruzioni dell'Inps i ricoveri presso l'Hospice, struttura che ospita i malati terminali, sono a totale carico del SSN, pertanto rilevanti e da dichiarare ai fini della sospensione dell'indennità.
Infine l'Istituto ricorda che per i malati psichici la legge 662 citata prevede, in sostituzione della dichiarazione, la presentazione della certificazione attestante le infermità ascrivibili alla minorazione psichica. La presentazione di tale certificazione è prevista per una sola volta e vale per tutta la vita, pertanto l'Inps, nel consentire che la stessa certificazione possa essere rilasciata da qualsiasi medico iscritto all'albo professionale, sottolinea che deve contenere una diagnosi che non lasci spazio ad una previsione di miglioramento nel tempo. La certificazione dell'impossibilità a rilasciare responsabilmente la dichiarazione può essere riferita a patologie diverse da quelle che hanno dato luogo all'indennità di accompagnamento.
Conclusioni
Alla luce di quanto appena esposto riteniamo che il titolare di indennità di accompagnamento ancorchè ricoverato gratuitamente non deve dichiarare, in quanto non rilevanti ai fini della sospensione dell'indennità, i ricoveri presso Istituti di cura pubblici o privati convenzionati, riferiti:
• a periodi inferiori a 30 giorni anche se relativi a più eventi durante l'anno;
• a periodi di qualsiasi durata per la cura di malattie contingenti diverse da quelle che hanno dato titolo all'indennità;
• a periodi di qualsiasi durata in cui è stata necessaria assistenza esterna all'ospedale (circostanza che deve essere dichiarata dalla struttura sanitaria);
• a periodi di qualsiasi durata in cui il ricoverato continua a pagare una retta presso altro istituto di lunga degenza o centro ospedaliero;
• periodi di day-hospital, per chemio - terapia e radioterapia e in RSA.
Il titolare di indennità di accompagnamento ricoverato a titolo gratuito deve dichiarare, in quanto rilevanti ai fini della sospensione dell'indennità, i ricoveri presso Istituti di cura pubblici o privati convenzionati, per periodi pari o superiori a 30 giorni semprechè non rientrino nelle casistiche sopra riportate.

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