mercoledì 21 settembre 2011

Nuovo assetto previdenziale dopo l'ultima "manovra" governativa

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Roma lì 20.09.2011



Oggetto: Decreto-legge n. 138 del 13 agosto 2011 convertito con modificazioni in legge n. 148 del 14 settembre 2011 “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo”, pubblicata sulla G.U. del 16/9/2011 n. 216 - interventi in materia previdenziale.
Art. 1 comma 1 - Accorpamento degli enti di previdenza pubblica
Art. 1 comma 14 - Enti commissariati, possibilità di collocamento a riposo d’ufficio anche per il personale che non ha raggiunto l'anzianità massima contributiva di 40 anni
Art. 1 comma 16 - Prolungamento fino al 2014 della facoltà delle pubbliche amministrazioni di collocare a riposo il personale che ha raggiunto la massima anzianità contributiva di 40 anni
Art. 1 comma 17 - Trattenimento in servizio del pubblico dipendente
Art. 1 comma 20 - Anticipo dell'incremento dell'età pensionabile delle lavoratrici del settore privato
Art. 1 comma 21 - Nuova decorrenza per le pensioni della scuola
Art. 1 comma 22 - Ritardata erogazione del trattamento di fine servizio
Art. 2 comma 35 bis - Modifiche delle norme sul contributo unificato (saranno oggetto di una circolare specifica)

Il decreto-legge n. 138 del 13 agosto 2011 , convertito con modificazioni in legge n. 148 del 14 settembre u.s., pubblicato sulla G.U. n. 216 del 16/9/2011, ed entrato in vigore il 17/09/2011, é intervenuto di nuovo sul sistema previdenziale già oggetto di modifica nel mese di luglio scorso con la legge n.111, esaminata nella circolare Inca n. .. del 22/07/2011. Ribadendo il giudizio negativo sulle manovre governative già espresso dalla Cgil e dall'Inca in più occasioni, riteniamo utile fornire una prima illustrazione delle nuove disposizioni previdenziali, già in vigore, riservandoci sin d'ora di ritornare sulle disposizioni con analisi ed indicazioni operative più dettagliate, anche alla luce delle circolari che verranno emanate dagli enti previdenziali. Richiamiamo di seguito gli articoli della legge n. 148 relativi ad interventi in campo previdenziale:

Art. 1 comma 1 - Accorpamento degli enti di previdenza pubblica
Entro il 30 novembre 2011 il Ministro delle finanze, d'intesa con i Ministri interessati, dovrà presentare un programma di razionalizzazione della spesa pubblica nel cui ambito si collocherà anche “l'accorpamento degli enti di previdenza pubblica” (il cosiddetto super-Inps). Entro 20 giorni dall'entrata in vigore della legge n.148 il Ministro dell'economia e delle finanze definirà le modalità per la predisposizione del programma e per la sua attuazione.

Art. 1 comma 14 - Enti commissariati, possibilità di collocamento a riposo d’ufficio anche per il personale che non ha raggiunto l'anzianità massima contributiva di 40 anni
Nel caso in cui il bilancio di un ente sottoposto alla vigilanza dello stato non sia deliberato nei termini stabiliti o presenti un disavanzo di competenza per due esercizi consecutivi, verrà nominato un Commissario che dovrà ristabilire l'equilibrio finanziario dell'ente e che potrà esonerare dal servizio, risolvendo unilateralmente il rapporto di lavoro, anche il personale che non ha raggiunto l'anzianità massima contributiva di 40 anni, con il preavviso di 6 mesi e tenuto conto della decorrenza del trattamento pensionistico.

Art. 1 comma 16 – Prolungamento fino al 2014 della facoltà delle pubbliche amministrazioni di collocare a riposo d'ufficio il personale che ha raggiunto la massima anzianità contributiva di 40 anni
La facoltà delle Amministrazioni di collocare a riposo d'ufficio il personale che ha raggiunto l'anzianità massima contributiva di 40 anni, con il preavviso di 6 mesi e tenuto conto della decorrenza del trattamento pensionistico, inzialmente accordata per gli anni 2009 – 2010 - 2011 ( comma 11 dell'art. 72 del decreto legge n.112 del 2008, convertito in legge ) potrà essere esercitata anche agli anni 2012, 2013 e 2014.

Art. 1 comma 17 – Trattenimento in servizio del pubblico dipendente
Viene modificata la normativa in vigore: finora la prosecuzione del rapporto di lavoro dei dipendenti civili dello stato e degli enti pubblici non economici per un biennio, oltre i limiti di età per il collocamento a riposo per essi previsti, era correlata alla domanda del lavoratore interessato ed alla disponibilità dell'amministrazione; il comma 17, modificando il comma 1 dell'art. 16 del decreto legislativo 30/12/1992 n. 503, riconduce all'esclusiva volontà della pubblica amministrazione la possibilità di permanere in servizio. Le modifiche apportate rafforzano ulteriormente la potestà discrezionale dell'amministrazione di accogliere o meno le domande di trattenimento in servizio.

Art. 1 comma 20 – Incremento dell'età pensionabile delle lavoratrici del settore privato
L' incremento dell'età pensionabile delle lavoratrici del settore privato da 60 a 65 anni viene anticipato ed opererà a partire dal 2014 per concludersi nel 2026; in precedenza, la legge n. 111 aveva previsto che l'incremento sarebbe partito dal 2020 e si sarebbe concluso nel 2032. Le modalità che verranno utilizzate sono quelle già fissate nella legge n. 111: l'età pensionabile crescerà di 1 mese nel 2014, ulteriori 2 mesi dal 1 gennaio 2015, 3 mesi dal 1 gennaio 2016, 4 mesi dal 1 gennaio 2017, 5 mesi dal 1 gennaio 2018, 6 mesi dal 1 gennaio 2019 e per ogni anno fino al 2025, 3 mesi dal 1 gennaio 2026.
Al citato incremento si sommerà l'adeguamento dell'età pensionabile correlato all'aumento della speranza di vita, previsto per tutti i lavoratori, e che inizialmente avrebbe dovuto decorrere dal 2015 (art. 12 commi da 12 bis a 12 quinques della legge 122/2010), ma successivamente anticipato al 2013 dall'art. 18 comma 4 della legge legge n.111. Il primo aumento a questo titolo, nel 2013, sarà di 3 mesi; i successivi aumenti, come stimati nella relazione tecnica alla legge n. 111/2011, dovrebbero essere di ulteriori 4 mesi per ogni triennio, a decorrere dal 2016.

(omissis)

Raggiunta, dunque, l'età indicata nelle Tabelle ed il requisito contributivo richiesto, per la decorrenza effettiva del trattamento pensionistico occorrerà attendere ancora 12 mesi se lavoratori dipendenti o 18 mesi se lavoratori autonomi, parasubordinati o con trattamenti pensionistici in totalizzazione.
A titolo esemplificativo: una lavoratrice dipendente iscritta all'Inps, con almeno 20 anni di contribuzione, che raggiunga i requisiti di età nel 2016 andrà in pensione nel 2017, all'età effettiva di 62 anni e 1 mese; la lavoratrice iscritta all'Inpdap, in possesso dei requisiti contributivi richiesti, che matura l'età per il pensionamento nel 2016, andrà in pensione l'anno seguente, con 66 anni e 7 mesi di età. Secondo la legislazione vigente, dunque, nel 2026 si arriverà alla parificazione dell'età richiesta per il pensionamento di vecchiaia di uomini e donne sia dipendenti pubblici che privati. Per quanto sopra esposto, chi raggiungerà i requisiti nel 2026 andrà in pensione nel 2027, all'età effettiva di 67 anni e 7 mesi.
E' utile sottolineare, anche nella consulenza, che il legislatore ha allungato il periodo di attesa della pensione senza prevedere le opportune modifiche nel calcolo della stessa. Infatti, nel sistema retributivo gli anni lavorati oltre il 40esimo non daranno luogo a nessun miglioramento dell'importo della pensione; nel sistema contributivo non è previsto l'utilizzo di coefficienti appropriati per chi va in pensione dopo i 65 anni; ciò significa che chi ha già maturato 40 anni di contributi nel sistema retributivo o è arrivato a 65 anni nel sistema contributivo lavorerà 12 o 18 mesi in più senza averne un adeguato beneficio.

Art. 1 comma 21: Nuova decorrenza per le pensioni della scuola
Dal 1 gennaio 2012 anche per i lavoratori e le lavoratrici della scuola e dell'alta formazione artistica e musicale, Afam, il pensionamento è stato ritardato di 1 anno; una volta maturati i requisiti richiesti, infatti, la loro pensione decorrerà dal 1° settembre o dal 1° novembre dell'anno seguente. Tenuto conto della particolarità del settore, la decorrenza della pensione è fissata per tutti all'inizio dell'anno scolastico o accademico. Ciò determinerà un tempo d'attesa variabile da un minimo di 8 mesi, per chi matura i requisiti a dicembre, a circa 20 mesi per chi matura i requisiti a gennaio (si veda Tabella 3).
I lavoratori e le lavoratrici per i quali si è già aperta, in passato, la “finestra di uscita” per il pensionamento potranno andare in pensione in qualsiasi momento, fermo restando che per la scuola la decorrenza è comunque fissata a settembre o novembre.

(omissis)
Trascorso il periodo citato (6 o 24 mesi) l'ente di appartenenza provvederà all’erogazione del trattamento nel corso dei successivi 3 mesi, oltre i quali sono dovuti gli interessi. E' utile ricordare che il differimento nell'erogazione non si applica per le cessazioni dovute a inabilità derivante o non derivante da causa di servizio né in caso di decesso del dipendente; in questi casi l'indennità andrà corrisposta entro 3 mesi e 15 giorni, oltre i quali sono dovuti gli interessi. La normativa precedente (art. 3 del decreto legge 28/3/1997 n. 79 convertito in legge 28/5/1997 n. 140, modificato dal decreto legge n. 138/2011) continuerà ad applicarsi ai lavoratori che hanno maturato il requisito per il pensionamento prima della data di entrata in vigore del decreto-legge n. 138 e per il personale della scuola che matura i requisiti per il pensionamento entro il 31 dicembre 2011.
Rimane ferma la rateazione dei TFS di importo superiore a 90.000 euro prevista dall’art. 12, comma 7, della legge n. 122/2011; nel caso in cui la prima liquidazione avviene dopo i 24 mesi ed il trattamento sia superiore ai 150.000 euro, il pagamento sarà completato trascorsi 51 mesi dalla cessazione dal servizio.

Art. 2 comma 35 bis - Modifiche delle norme sul contributo unificato
Tali modifiche saranno oggetto di una circolare specifica.

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