giovedì 28 luglio 2011

Attenzione a chi possiede la partita Iva. Se lavoratori forestali potrebbe non scattare la disoccupazione. Chi la detiene senza farne uso potrebbe incappare (dopo il 4 ottobre) in gravi sanzioni

Oggetto: Sospensione DS operai agricoli con Partita IVA


come già annunciato con precedente nota, la Direzione Generale dell’INPS ha predisposto la bozza di circolare – cui si allega copia – per ripristinare la procedura di liquidazione delle domande di disoccupazione sospese agli operai agricoli in possesso di partita IVA.
La circolare dell’INPS prende in esame i differenti casi che hanno originato la sospensione, ossia:
1) Titolari di partita IVA senza impresa. In tali casi la verifica sarà fatta mediante l’incrocio dei dati Camera di Commercio/pagamenti con F24, e se non risulta alcuna movimentazione, le pratiche relative verranno definite senza ulteriori accertamenti;
2) Piccoli coltivatori diretti. Nei casi in cui si fa riferimento a lavoratori con piccoli appezzamenti di terreno e che, ai sensi della legge 334/68, siano iscritti negli appositi elenchi, anche se sono titolari di partita IVA (non collegata ad attività diverse), le domande saranno liquidate senza ulteriori accertamenti;
3) Titolare di impresa agricola, senza iscrizione ai Coltivatori Diretti. Coloro che sono in possesso di terreni, dovranno produrre un estratto catastale ovvero un’autocertificazione sostitutiva contenente le medesime informazioni riportate nelle visure catastali. In tali casi gli uffici dovranno valutare e calcolare le giornate derivanti dal lavoro autonomo, allo scopo di quantificare correttamente quelle indennizzabili di disoccupazione;
4) Titolari di impresa artigiana o commerciale senza iscrizione alla relativa gestione/lavoro occasionale autonomo. Se dall’incrocio dei dati si desume un’attività d’impresa congiunta a quella agricola, dovrà essere valutata la prevalenza del lavoro. In tali casi il lavoratore dovrà esibire copia della dichiarazione dei redditi 2010 (modello 730/UNICO 2011, copia dei modelli F24), oppure, qualora non sia possibile esibire tali documenti, un’autocertificazione dei redditi;
5) Iscritti ad altra cassa o ad altro ente previdenziale. In tali casi il lavoratore deve produrre la documentazione necessaria, allo scopo di valutare la compatibilità col lavoro agricolo e la conseguente validazione della contribuzione agricola ed i relativi diritti previdenziali.
Se per i primi due casi le operazioni di verifica, poiché avverranno in automatico, dovranno essere completate entro l’8 di agosto, per gli altri casi, le stesse operazioni, si completeranno entro la fine di settembre.
Ciò vuol dire che, in particolare nei territori dove si presentano specifiche criticità, è possibile richiedere ed attivare appositi incontri con le rispettive sedi dell’Istituto al fine completare le operazioni di liquidazione delle prestazioni in tempi ragionevolmente rapidi, senza aspettare la fine del mese di settembre.
Per quanto riguarda i lavoratori agricoli che sono in possesso di partita iva, oltre agli elementi di valutazione già riportai nella nostra nota, circ. 255 del 15/07/2011, riteniamo opportuno sviluppare ogni iniziativa utile per informare i lavoratori stessi delle novità apportate, precisamente che:
 L’art. 23, co. 22, del D.L. n. 98/2011 ha inserito nell’art. 35 del DPR 633/72 il co. 15-quinquies, che recita come segue: “l’attribuzione del numero di partita IVA è revocata d’ufficio qualora per tre annualità consecutive il titolare non abbia esercitato l’attività d’impresa o di arti e professioni o, se obbligato alla presentazione della dichiarazione annuale in materia d’imposta sul valore aggiunto, non abbia adempiuto a tale obbligo. Il provvedimento di revoca è impugnabile davanti alle Commissioni tributarie.”
 Tale revoca si applica anche ai possessori di partita iva che non hanno adempiuto alla presentazione della dichiarazione annuale iva, pur avendone l’obbligo. È salva in ogni caso la possibilità di impugnare il provvedimento di revoca davanti alle Commissioni tributarie.
 Restano esclusi dalla cancellazione d’ufficio delle partite Iva sia gli esercenti attività agricole con volume d’affari non superiori a 7.000 Euro, sia gli esercenti arti sanitarie con operazioni esenti, entrambi esonerati dall’obbligo di dichiarazione annuale Iva.
Rimane un’incertezza sul significato che il legislatore ha voluto attribuire al concetto di “inattività” della partita Iva, ossia quali siano i parametri che definiscono il mancato esercizio dell’attività da parte del contribuente: la mancata emissione di fatture o di acquisti? Oppure, più in generale, l’assenza di attività d’impresa o professionale?
E’ il caso, ove si ritenga necessario, di prendere contatti con il CAF di riferimento.
Un cordiale saluto.
Gino Rotella

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