PATRONATO INCA-CGIL
Sede Centrale
Oggetto: Causa di servizio – Consiglio di Stato decisione n 514 del 2010 Rischio Improprio
SommarioNon è indennizzabile l'infortunio occorso durante l'orario di lavoro se non è dimostrato un rischio aggravato.
E’ noto che, la tutela infortunistica nel pubblico impiego, ha sempre ritenuto soddisfatta la cosiddetta “causa di Servizio”, ogniqualvolta l’evento dannoso si fosse verificato nel luogo di normale svolgimento dell’attività lavorativa.
La recente sentenza del Consiglio di Stato n. 514/2010 ha modificato tale consuetudine, affermando che, laddove non esistano “particolari fonti di pericolo”, è sufficiente un normale livello di attenzione per evitare qualsiasi lesione e, quindi, rientrando l’occasione di lavoro in un “rischio generico”, l’infortunio non può essere riconosciuto.
Si rileva che il fatto che ha determinato l'avvio del procedimento è stato l'infortunio subito da un dipendente dell’INPS che, nel recarsi in un locale della propria sede, era scivolato sulle scale procurandosi una lesione al gomito sinistro.
Inizialmente il collegio medico aveva riconosciuto l’esistenza del nesso di causalità tra il servizio e l’infermità, ma il Consiglio di Amministrazione dell’INPS, aveva respinto il riconoscimento.
Contro questo provvedimento il dipendente ha inoltrato ricorso al TAR Puglia che con sentenza n. 06189/2003, affermava che laddove le prestazioni lavorative siano prive di una propria, tipica, specifica pericolosità, l’infortunio si deve considerare derivato da un comportamento del lavoratore riferibile a “grave imprudenza, negligenza o imperizia”.
Sulla base di tali considerazioni il ricorso veniva respinto. Veniva successivamente proposto ricorso al Consiglio di Stato.
Con la sentenza richiamata, l’Organo giudicante rileva che, mentre può essere riconosciuta l’indennizzabilità dell’infortunio anche in presenza di un “rischio improprio”, quale è quello che consegue ad attività strumentali allo svolgimento delle mansioni proprie del lavoratore, occorre però che l’infortunio sia direttamente collegabile a “situazioni rinvenibili nell’ambiente di lavoro” oppure alle “modalità della prestazione”. Nel caso in esame quindi doveva essere provato, ad esempio, che il pavimento era particolarmente scivoloso mentre il ricorrente aveva solo indicato la mancanza di dispositivi antisdruciolo.
Anche tale ricorso è stato respinto.
Non può sfuggire che la pronuncia tenda ad avvicinare il concetto di “fatti di servizio” proprio del pubblico impiego e la valutazione del rischio professionale, che da esso deriva, al concetto di “occasione di lavoro” proprio della tutela infortunistica del settore privato.
Se la tendenza giurisprudenziale è quella sopra delineata, sarà opportuno, in avvenire, che i nostri uffici esaminino con attenzione e descrivano opportunamente le circostanze che hanno determinato l'infortunio. Eviteremo così la contestazione del nesso causale tra il servizio e l'infermità denunciata.
All 1
N. 514/2010 Reg. Dec N. 10528 Reg. Ric.
ANNO 2004
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente
DECISIONE
Sul ricorso numero di registro generale 10528 del 2004, proposto da:M. A., rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Cecinato, con domicilio eletto presso G. G. in Roma,
corso ...omissis...;
contro
I.N.P.S., rappresentato e difeso dagli avv. Elisabetta Lanzetta, Guglielmo Tita, domiciliata per legge in Roma, via della Frezza, 17;per la riforma
della sentenza del TAR PUGLIA - LECCE:Sezione I n. 06189/2003, resa tra le parti, concernente
RICONOSCIMENTO DELLA DIPENDENZA DA CAUSA DI SERVIZIO.
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di I.N. P.S.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 dicembre 2009 il Cons. Roberto Garofoli e udito per le parti l'avvocato Cecinato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con la sentenza gravata è stato respinto il ricorso proposto dall'odierno ricorrente, dipendente dell'INPS in servizio presso la sede provinciale di Taranto, avverso la delibera con cui il Consiglio di Amministrazione dell'INPS ha respinto la domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della borsite olecranica post traumatica conseguente a scivolamento lungo le scale che lo stesso ricorrente (risultando fuori uso l'ascensore) ha utilizzato, in data 24 aprile 1995, per recarsi per ragioni di servizio nei locali dell'archivio tessere dell'ufficio: delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione nonostante il competente collegio medico avesse ritenuto la “sussistenza del nesso causale tra il servizio e l'infermità denunciata”.Propone gravame il ricorrente ritenendo l'erroneità della sentenza impugnata di cui chiede l'annullamento.
All'udienza dell'11 dicembre 2009 la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso va respinto.Giova considerare che, per indirizzo giurisprudenziale ricorrente, l'indennizzabilità dell'infortunio subito dall'assicurato sussiste anche nell'ipotesi di rischio improprio, non intrinsecamente connesso, cioè, allo svolgimento delle mansioni tipiche del lavoro volto dal dipendente, ma insito in un'attività prodromica e strumentale allo svolgimento delle suddette mansioni e, comunque, ricollegabile al soddisfacimento di esigenze lavorative, rimanendo irrilevante l'eventuale carattere meramente occasionale di detto rischio, dal momento che va ritenuto estraneo alla nozione legislativa di occasione di lavoro il carattere di normalità o tipicità del rischio protetto.
Conseguentemente l'occasione di lavoro è configurabile anche nel caso di incidente occorso durante la deambulazione all'interno del luogo di lavoro (Cass. civ., Sez. lav., 4 agosto 2005, n. 16417).
E' tuttavia pur sempre necessario che la caduta sia in collegamento con situazioni rinvenibili nell'ambiente di lavoro o nelle modalità della prestazione lavorativa, come è dato per esempio registrare quando l'infortunio si sia verificato a causa della pavimentazione insidiosa dei locali ch il dipendente è costretto a percorrere a cagione e per l'espletamento della sua attività professionale (Cass. civ., Sez. lav., 7 aprile 2000, n. 4433).
E' quanto non si è verificato nel caso di specie.
Come invero correttamente ritenuto dal primo giudice, il ricorrente non dimostra, nè allega, che le scale ove si verificò l'infortunio fossero in condizioni tali da rendere insicuro il transito delle persone, circostanza che d'altronde non può certamente essere desunta in modo automatico, com invece implicitamente sostenuto dal ricorrente, dall'assenza di dispositivi antisdrucciolo.
In assenza di particolari fonti di pericolo (gradini consunti, resi scivolosi dall'uso o dalla presenza di particolari sostanze, presenza eccezionale di ostacoli, ecc.), deve ritenersi sufficiente un livello assolutamente minimo di attenzione per evitare ogni tipo di lesione, sicché va esclusa la dipendenz dell'infortunio da un rischio specifico, pure inteso in senso esteso, come sopra illustrato.
Alla stregua delle esposte ragioni va pertanto respinto il gravame.
Sussistono giustificate ragioni per disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P. Q. M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2009 con l'intervento dei
Signori:
- Giuseppe Barbagallo - Presidente
- Roberto Garofoli - Consigliere, Estensore
- Manfredo Atzeni - Consigliere
- Claudio Contessa - Consigliere
- Gabriella De Michele - Consigliere
Depositata in Segreteria il 4 febbraio 2010
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