giovedì 26 novembre 2009

COSTITUZIONE della Repubblica Italiana. Articolo 5: L'Italia può restare unita ?

   L'articolo 5 della Costituzione è quanto mai attuale nell'odierno dibattito sul cosiddetto "federalismo fiscale", cavallo di battaglia della Lega Nord e pasticciatamente contrastato dai "pasticcioni" Miccichè e Lombardo della nostra Sicilia. Ma l'articolo 5 è attuale perchè fra poche settimane inizieranno le ricorrenze sul 150' anniverversario dell'Unità d'Italia; quell'unità voluta in forma accentrata ed ignorando le diversità del paese. Nonostante la forma accentrata con cui l'unità è avvenuta c'è da dire una cosa che forse pochi sanno. Dal 1860 all'avvento del fascismo i comuni, le autonomie locali, avevano maggiori e più ampi spazi di intervento di oggi. Per fare un esempio la scuola dell'obbligo dipendeva dal Comune; era questo che fissava l'organico degli insegnanti e che li assumeva. Gli insegnanti erano impiegati comunali.
Oggi il Comune è socio costituente formalmente con pari dignità, insieme alla Provincia, alla Regione e allo Stato, della Repubblica Italiana, ma ha un peso irrisorio, per non dire nullo. Non ha nemmeno il potere di decidere da sè stesso come gestire i servizi locali (acqua, rifiuti etc.), cioè se gestirli direttamente in economia o affidarli in appalto; decidono infatti tutto lo Stato e la Regione. Servirebbe davvero una riflessione seria sugli spazi che competono, in un regime che vorrebbe essere democratico, alle comunità locali e quelli che competono ai livelli superiori di governo.
Il Contessioto


ARTICOLO 5: L’Italia può restare unita ?
di Lorenza Carlassare

E’ possibile parlare di federalismo ? Dipende da come lo si intende. La Costituzione disegna uno Stato delle autonomie tutte egualmente tutelate, non uno Stato federale.

L’articolo 5 recita: “La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell’autonomia e del decentramento”.

La Repubblica delle autonomie: un regionalismo forte nell’unità. Tocca nodi sensibili questa disposizione, una vera rivoluzione rispetto alle esperienze del passato. Inizia con due affermazioni legate fra loro; l’unità e indivisibilità della Repubblica è proclamata ad evitare che il riconoscimento solenne delle autonomie locali e gli ampi poteri legislativi attribuiti alle Regioni (art. 117) mettano a rischio l’unità italiana. Abbandonato il modello di Stato unitario fortemente accentrato si vuole che nella ripartizione di poteri e competenze tra i diversi enti territoriali di cui kla Repubblica si compone (Comuni, Provincie, Città metropolitane, Regioni e Stato: art. 114) non vada perduta l’unità politica. La norma, collocata tra i principi fondamentali della Costituzione, segna una soglia invalicabile e per gli stessi organi legislativi che intendano procedere a modifiche della Costituzione. L’unità è un limite al principio delle autonomie: sono due valori che devono comporsi non contrapporsi. La scelta della Costituzione è il pluralismo. Si cambia finalmente il volto dello Stato ponendo un principio nuovo contrario alla scelta accentratrice compiuta nell’800 e rafforzata poi dal fascismo. La trasformazione riguarda sia l’ordinamento della Repubblica –costituito da una pluralità di centri autonomi (regioni, province, comuni) e non più da un unico ente, lo stato, non più verticistica ma decentrata, con organi periferici dotati di reali poteri. La carica rivoluzionaria di questa disposizione ha stentato molto a tradursi in un reale mutamento del sistema e ancora stenta. Non è facile rompere lo schema del passato, l’abitudine ad un unico centro di comando, le resistenze dell’apparato burocratico, la mentalità consolidata.

Le disposizioni su regioni, province e comuni contenute nella seconda parte della Costituzione (titolo V) trovano nell’art. 5 un’anticipazione significativa: la collocazione del principio delle autonomie locali tra i principi fondamentali sottolinea il valore politico-costituzionale delle autonomie, strumenti di libertà e democrazia e non soltanto di buona legislazione e amministrazione: garantendo il diritto a partecipare attivamente alla vita degli enti territoriali (scriveva Esposito) costituiscono per i cittadini “esercizio, espressione, modo di essere, garanzia di democrazia e libertà”. Autonomie territoriali e decentramento insieme dovrebbero evitare, attraverso un sistema complesso, che tutto si concentri nello Stato e che, entro lo Stato, tutto si concentri in pochi organi. Anche il “decentramento”, infatti, come principio fondamentale, implica un radicale rinnovamento dell’apparato dello statale. Esso in sostanza vuole che alla pluralità degli uffici statali “corrisponda, nella più ampia misura, la indipendenza di decisione”; che gli organi periferici “siano vincolati alle regole di diritto, ma non agli ordini, alle direttive, all’influenza degli organi centrali”; che lo Stato da meccanismo mosso dal centro, si muti “in organismo vivente, composto da parti viventi”. Un progetto difficile da realizzare, tanto lontano da una prassi vecchia e consolidata dalle origini dello Stato italiano. La valorizzazione delle autonomie, nella profonda differenza delle molte parti di un’Italia lungamente divisa in Stati diversi con norme, tradizione giuridica e cultura diverse (basta pensare alla civiltà del Granducato di Toscana il primo ad abolire la pena di morte), dovette cedere di fronte alle istanze di una rigida unificazione. Eppure –oltre ai progetti federalistici o autonomistici precedenti all’unificazione e al dibattito sempre vivo fino agli anni del fascismo- vale la pena ricordare che lo stesso governo Cavour presentò un disegno, steso da Farini e Minghetti succedutisi nella carica di Ministro dell’Interno (1860-61), che mirava a conciliare l’esistente “varietà regolamentare delle parti d’Italia all’unità legislativa di tutta la nazione” creando un consorzio interprovinciale denominato Regione. Un disegno subito respinto benché molto cauto. L’unico ente con qualche autonomia a livello amministrativo fu il Comune, finchè il fascismo non la compresse. Caduto il regime la questione delle autonomie, in particolare delle Regioni, ripresa già con il governo Badoglio fu affrontata fin dall’inizio in Assemblea Costituente. Ma in questa parte la Costituzione rimase a lungo inattuata: troppi interessi, troppe resistenze hanno ostacolato il cammino delle regioni che solo dal 1970 prende faticosamente avvio. La composizione tra i due principi fondamentali dell’art. 5 –autonomie territoriali e unità dello Stato- non si è rivelata agevole. Ora si pensa a nuove modifiche del titolo V, s’intende, entro i limiti insuperabili dell’art. 5: l’unità politica della Repubblica esige coordinamento, armonia e integrazione fra i vari livelli di governo, non contrapposizione politica; l’indivisibilità rende illegittima la divisione della Repubblica in più stati o la separazione di una parte del territorio. E’ possibile parlare di federalismo ? Dipende da come lo si intende; la Costituzione disegna uno stato regionale, o meglio, uno Stato delle autonomie tutte egualmente tutelate, non uno Stato federale. Se è vero che la differenza fra i due è solo quantitativa, si tratterebbe di comprenderne la misura per non infrangere l’unità. Non bastano i nomi a modificare le cose.

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