venerdì 30 ottobre 2009

Art. 6 della Costituzione: "La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche" - Fra poche settimane compie 10 anni la legge 482/1999

   Fra poche settimane saranno trascorsi dieci anni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della legge 482/1999. E' la cosiddetta legge cornice che disciplina gli spazi di tutela e di valorizzazione della lingua di tutte le minoranze storiche residenti in Italia, fra cui gli Arbreshe. Sappiamo che il Consiglio dell'Unione BESA conta di ricordare la ricorrenza con una iniziativa pubblica, presumibilmente da svolgersi a Contessa.
   Noi intanto ricordiamo l'evento, preceduto di pochi mesi da una legge regionale di cui era stato protagonista nel portarla avanti il concittadino Francesco Di Martino e, in più tratti falcidiata dal commissario dello stato proprio perchè ancora non era stata varata la legge quadro nazionale, che così ha ricevuto una ulteriore spinta verso il suo approdo definitivo. La legge quadro è stata infatti, poi, fortemente voluta  dagli arbreshe di Sicilia e Calabria avvalendosi dell'impegno e della disponibilità dell'allora senatore Cesare Marini.
Riportiamo un interessante articolo pubblicato proprio oggi su "Il Fatto-quotidiano" che si inserisce nell'iniziativa di questo giornale tendente a illustrare, articolo per articolo, la
Costituzione della Repubblica Italiana.
Il Contessioto

Articolo 6: la lingua delle minoranze

La realtà di oggi pone interrogativi nuovi e pressanti, non prevedibili in fase costituente: quale tutela per le situazioni derivanti dal fenomeno dell’immigrazione, per le “nuove minoranze” ?
Di Lorenza Carlassare

L’articolo 6 recita : “La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche”, oltre che per le implicazioni specifiche, è importante perché riafferma un fondamentale principio, il pluralismo, che contrassegna la nostra democrazia. In questo senso la norma si lega all’articolo 5 relativo alle autonomie territoriali oltre che al principio generale dell’articolo 2 che tutela i diritti delle (e nelle) formazioni sociali, comunità intermedie fra i singoli e la repubblica. Il principio pluralista è espresso in varie disposizioni inserite nei principi fondamentali oltre che in vari punti della prima parte della Costituzione dalle minoranze linguistiche alle confessioni religiose, dai sindacati ai partiti alle associazioni di varia natura. Il pluralismo pervade tutto il sistema: è politico, territoriale, religioso, linguistico, culturale, sindacale. E le “differenze” non sono soltanto da difendere contro offese e discriminazioni, ma sono anche da tutelare e valorizzare.

Diverso è il contenuto e diversa la portata dell’articolo 6 rispetto all’articolo 3, comma I, che vieta discriminazioni in base alla lingua (così come in base alla religione, alla razza, al sesso, alle opinioni politiche, alle condizioni personali e sociali) garantendo a tutti in modo pari la libertà di lingua. L’articolo 6, viceversa, consente l’emanazione di “apposite norme” per le singole minoranze linguistiche alle quali viene offerta una tutela positiva, in particolare nei rapporti fra i componenti delle minoranze stesse e i pubblici uffici (giurisdizionali e amministrativi), in determinate zone mistilingue. La Corte costituzionale, a proposito dell’art. 6, ha precisato che la legislazione che su di esso si fonda determina un “trattamento specificatamente differenziato”, cioè una disciplina di eccezione. Il collegamento, dunque, è piuttosto con il secondo comma dell’art. 3 (che impone alla Repubblica di rimuovere gli ostacoli che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono la piena partecipazione) che giustifica “ipotesi legislative, apparentemente discriminatrici” che però “nella sostanza ribadiscono l’eguaglianza delle condizioni”. Così nello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige la lingua tedesca è parificata alla lingua italiana, e i cittadini di lingua tedesca della Provincia di Bolzano hanno la facoltà di usarla nei rapporti con gli uffici giudiziari e della pubblica amministrazione situati nella Provincia. Se è vero che l’uso della propria lingua del processo attiene al diritto di difesa, non ne va trascurata anche la valenza identitaria: l’uso di una determinata lingua esprime l’appartenenza di una persona a una determinata cultura. Perciò il medesimo Statuto –approvato con legge costituzionale come tutti gli Statuti delle Regioni ad autonomia differenziata (art. 116 Cost.)- prevede che l’insegnamento venga impartito nella lingua materna. In esso trova tutela anche la minoranza di lingua ladina per la quale pure, nelle leggi elettorali, è previsto un meccanismo che le consenta una rappresentanza politica propria. Le minoranze tutelate da altri Statuti speciali –francese e walser in Valle d’Aosta, slovena in Friuli Venezia Giulia- hanno un livello di tutela minore: manca un modello univoco di tutela delle minoranze, di certo assai diverse fra loro per dimensione e radicamento. L’unico punto in comune è il modello “territoriale” e non personale della tutela: i diritti linguistici della minoranza possono essere invocati solo nel territorio di insediamento che è riconosciuto come tale dalle autorità pubbliche. Benchè con la legge quadro n. 482 del 1999 si abbia finalmente una legislazione generale di attuazione dell’art. 6, restano profonde differenze nel trattamento; è comunque importante che la Corte costituzionale abbia riconosciuto che l’attuazione del principio non spetta solo allo Stato, ma anche alle Regioni; non poche norme di tutela sono state emanate dagli enti locali anche per far fronte alle difficoltà in cui si trovano le minoranze nuove, prive di ogni riconoscimento.

La presenza in una medesima porzione di territorio di popolazione di lingua diversa è stata uno dei motivi che hanno determinato la creazione di Regioni ad autonomia differenziata; e la tutela forte della minoranza linguistica tedesca trova la sua radice nell’accordo italo-austriaco De Gasperi-Gruber concluso a Parigi il 5 settembre 1946 che prefigura un’autonomia territoriale coincidente con l’area abitata da quella minoranza. Tuttavia l’art. 6 come riconoscimento del “diritto alla differenza” del gruppo minoritario, collocato tra i principi fondamentali, ha un valore generale in armonia col pluralismo che connota il sistema intero. Torna anche qui l’ispirazione costituzionale di fondo: la nostra non è una democrazia maggioritaria dove solo la maggioranza ha voce, ma una democrazia pluralista che non vuole assimilare le differenze. E’ un quadro complessivo nel quale tutto si lega: nello stato “democratico di diritto” che fa propri i principi del costituzionalismo liberale, democrazia non significa dominio della maggioranza: i diritti degli altri esigono riconoscimento e tutela. La realtà del nostro tempo pone interrogativi nuovi e pressanti, non prevedibili in fase costituente: quale tutela per le situazioni derivanti dal fenomeno dell’immigrazione, quale tutela per le “nuove minoranze” ? La loro diffusione nel territorio italiano le rende certamente diverse dalle minoranze storiche, concentrate in una porzione del territorio (cui è legato il riconoscimento dell’autorità). L’articolo 6 potrà estendersi a questi nuovi soggetti ? Forse l’estensione potrà avvenire più facilmente se si guarderà non solo al diritto della minoranza come collettività, ma al diritto dei singoli individui che ne fanno parte.


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