StatCounter

domenica 20 maggio 2018

Lo Statuto dei Lavoratori. Compie quarantotto anni

Avvenne 48 anni fa, il 20 maggio 1970, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge 300/1970, lo Statuto dei Lavoratori
Il titolo spiegava chiaramente la ratio: “Norme sulla tutela e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento”. Nacque allora uno degli strumenti di tutela dei lavoratori più avanzati al mondo.
L’articolo 1 sanciva la libertà d’opinione dei lavoratori, senza discriminazione alcuna. 
L’articolo 2 vietava il controllo del lavoro attraverso delle guardie giurate, 
L'articlo 4 sanciva il divieto di dispositivi audiovisivi per il controllo del lavoro, fatti salvi eventuali accordi con le RSA (o l’ispettorato del lavoro) per particolari motivazioni. La ratio era quella di garantire un ambiente più disteso per i lavoratori, senza la pressione di dover essere soggetti alla costante attenzione del datore.
Questo quadro è stato scalfito dal Jobs Act, che ha rimodulato questo punto dello Statuto. Sono stati quindi sdoganati i dispositivi “dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori”, lasciando una più ampia discrezionalità riguardo il loro utilizzo.
La struttura della 300/1970 prosegue con l'elencazione di diritti fino all’articolo 13, delineando una tutela estremamente avanzata: dalle sanzioni disciplinari ai lavoratori studenti, passando per il divieto di accertamenti sanitari.
Fu sancita una forte protezione dell’attività sindacale. Difesa che è stata piano piano intaccata negli anni. L’ultimo e più forte intervento è stato proprio il Jobs Act, che ha depotenziato l’articolo 18. La limitazione al reintegro va chiaramente contro l’intera ratio della legge. 
L’articolo 28 prevedeva: “Qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti ad impedire o limitare l’esercizio della libertà e dell’attività sindacale nonché del diritto di sciopero,…, il tribunale monocratico,…,qualora ritenga sussistente la violazione di cui al presente comma, ordina al datore di lavoro,…, la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti.” Una sorta di processo per direttissima nei confronti di quelle azioni chiaramente anti-sindacali. 

Nessun commento:

Posta un commento