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martedì 30 maggio 2017

E' tempo di dichiarazione dei redditi. Perchè quegli Enti che nel 2015 non avevano disponibilità per pagare i dipendenti nel 2016 non hanno applicato la tassazione separata ?

Redditi soggetti a tassazione separata per obbligo
la legge
Sono assoggettati a tassazione separata, indipendentemente da una diversa volon­tà del contribuente, i seguenti redditi, perlopiù correlati a un’attività lavorativa personale del contribuente:

a) TFR ed equipollenti, anche quando conseguiti per effetto di una procedura concorsuale o di un provvedimento dell’autorità giudiziaria (art. 17, comma 1, lett. a). La quota di indennità > e 1.000.000 va comunque assoggettata a tassazione ordinaria (art. 24, comma 31, d.l. 201/2011);

b) prestazioni pensionistiche erogate ai sensi del d.lgs. 252/2005 (art. 17, comma 1, lett. a-bis);
c) emolumenti arretrati di lavoro dipendente, qualora (art. 17, comma 1, lett. b):
- riferiti ad anni precedenti a quello in cui sono effettivamente percepiti;


- spettanti in base a sopravvenuto intervento di legge/sentenze/CCNL (sono dunque escluse da tassazione separata le somme derivanti unicamente dalla volontà delle parti);

d) indennità per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e conti­nuativa, purché esista un atto avente data certa anteriore all’inizio del rapporto, sulla base del quale possa provarsi il diritto alla percezione di tale indennità (art. 17, comma 1, lett. c). La quota di indennità > E 1.000.000 va comunque assoggettata a tassazione ordinaria (art. 24, comma 31, d.l. 201/2011);
e) indennità di mobilità corrisposta in via anticipata (art. 17, comma 1, lett. c-bis);
f) rimborso di oneri e/o imposte dedotti/detratti in anni precedenti (art. 17, comma 1, lett. n-bis).
Gli Uffici dell’Agenzia delle Entrate fanno concorrere tali importi al reddito complessivo del contribuente riferito all’anno di percezione, qualora ciò risulti più favorevole per il soggetto passivo (art. 17, comma 3, ultimo periodo): non è necessaria alcuna espressione di volontà da parte del percipiente, al fine di bene­ficiare di tale disposizione di favore.

la conseguenza
Gli Enti (pubblici) che tassano gli stipendi di due annualità come fossero reddito di 12 mesi non solo violano la normativa, ma -con spirito non benevolo- lasciano intendere che il dipendente abbia nel 2016 superato il limite di reddito che gli avrebbe dato -applicando la normativa della tassazione separata- diritto al cosiddetto "BONUS RENZI".
Ci chiediamo: perchè accade ciò ?

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