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martedì 22 novembre 2016

LA RIFORMA COSTITUZIONALE: La diversa composizione e la nuova modalità di elezione del Senato della Repubblica.

Perchè ci chiamano ai seggi
per il Referendum ?
In base all’art. 138 della Costituzione le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione. 
Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali
La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi. 
Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.


L’articolo 2 del testo di legge costituzionale - modificando l’articolo 57 Cost. - definisce una diversa composizione e una nuova modalità di elezione del Senato della Repubblica. 

In particolare, il nuovo Senato si compone di 95 senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali, eletti dai consigli regionali o delle province autonome, in conformità alle scelte degli elettori, invece dei 315 senatori elettivi previsti dal testo costituzionale vigente. 
Al contempo, il Presidente della Repubblica può nominare fino a 5 senatori, che durano in carica sette anni, tra i cittadini che hanno illustrato la patria per altissimi meriti. Si aggiungono inoltre gli ex Presidenti della Repubblica in qualità di senatori di diritto e a vita. 

Per il Senato, dunque, oltre a diminuire in maniera rilevante il numero dei componenti, l’elezione popolare diretta viene sostituita, per 95 membri, da un’elezione di secondo grado. 
Nella relazione di accompagnamento al disegno di legge del Governo S. 1429 sono illustrate le motivazioni di fondo che sono alla base della scelta di non prevedere l’elezione popolare diretta, che “inevitabilmente, potrebbe trascinare con sé il rischio che i senatori si facciano portatori di istanze legate più alle forze politiche che alle istituzioni di appartenenza, ovvero di esigenze particolari circoscritte esclusivamente al proprio territorio, e che la loro legittimazione diretta da parte dei cittadini possa, inoltre, indurli a voler incidere sulle scelte di indirizzo politico che coinvolgono il rapporto fiduciario, riservate in via esclusiva alla Camera dei deputati, in tal modo contraddicendo le linee portanti cui è ispirato il disegno di legge”.

Articolo 57 
Composizione ed elezione del Senato della Repubblica 
(Art. 2)
A sx il testo  dell'attuale Costituzone                                                      A dx il testo modificato che si
                                                                                                                                 vorrebbe introdurre


medesimi organi, secondo le modalità 
stabilite dalla legge di cui al sesto comma.

Con legge approvata da entrambe le Camere 
sono regolate le modalità di attribuzione 
dei seggi e di elezione dei membri del 
Senato della Repubblica tra i consiglieri e 
i sindaci, nonché quelle per la loro sostituzione, 
in caso di cessazione dalla carica elettiva regionale 
o locale. I seggi sono attribuiti in ragione dei voti 
espressi e della composizione di ciascun Consiglio.

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