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giovedì 17 novembre 2016

La Costituzione. Accadrà che chi non la conosce andrà a votare per modificarla o per lasciarla così come è (III)

II° intervento sul Blog

La Costituzione ha lo scopo di stabilire le regole e i principi fondamentali che sono posti al di sopra delle leggi. 
Nessuna legge può contenere regole in contrasto con la Costituzione; se ciò accade, essa viene annullata 
(ossia cancellata) da uno speciale tribunale chiamato 
Corte Costituzionale.


La Costituzione può essere modificata?
Nonostante il carattere rigido della Costituzione, lo Stato italiano 
riconosce che anch’essa può invecchiare e che alcuni dei 
suoi princìpi possono avere bisogno di essere sostituiti da altri. 
Lo Stato prevede quindi che, con una speciale procedura, molto più lunga e complessa di quelle previste per le “leggi ordinarie”, il Parlamento possa varare leggi costituzionali che modifichino alcune regole del documento.


TITOLO II 
RAPPORTI ETICO-SOCIALI
I Rapporti etico sociali riguardano i tre fondamenti della vita sociale: 
la famiglia, 
la salute 
e l’istruzione. 

La Costituzione riconosce e tutela questi tre momenti della formazione degli individui: la famiglia come ambiente naturale, la salute (intesa non solo come cura delle malattie, ma anche come “stare bene”), e il diritto di crescita culturale e professionale.
Si può considerare questo Titolo II come il riconoscimento dei valori personali, “privati”, dell’individuo: la famiglia, la salute, l’istruzione sono infatti dei “beni” di cui ciascuno ha il diritto di godere. 
In realtà questi sono anche valori di tutti, perché ciascuno di noi cresce sia come individuo che come cittadino, e ciò che è bene per la collettività è necessariamente bene per il singolo.

Art. 29 La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio è ordinato sull’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità familiare

ART. 30. È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti. La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima. La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità. 

ART. 31. La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l’adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose. Protegge la maternità, l’infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo. 

ART. 32. La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana. 

ART. 33. L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento. 
La Repubblica detta le norme generali sull’istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi. Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato. La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali. È prescritto un esame di Stato per l’ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l’abilitazione all’esercizio professionale. Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato. 

ART. 34. La scuola è aperta a tutti. L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso. 

TITOLO III 
RAPPORTI ECONOMICI 
Il Titolo III reca le norme che regolano le questioni 
relative all’assetto e al progresso economico e sociale del Paese”.
 Due sono in questo campo i concetti fondamentali: 
il lavoro e l’iniziativa economica. Nella prima parte vengono 
stabilite alcune norme fondamentali che regolano 
il mondo del lavoro: la sua tutela, il trattamento economico, 
l’assistenza ai lavoratori e alle lavoratrici,
la libertà sindacale e il diritto di sciopero. 
Parallelamente si regolano anche il diritto alla 
proprietà e all’iniziativa privata, riconoscendone 
l’importanza per lo sviluppo della società.

ART. 35. La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l’elevazione professionale dei lavoratori. Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro. Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell’interesse generale, e tutela il lavoro italiano all’estero. 

ART. 36. Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa. La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge. Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi. 

ART. 37. La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l’adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione. La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato. La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione. 

ART. 38. Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale. I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. Gli inabili ed i minorati hanno diritto all’educazione e all’avviamento professionale. Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato. L’assistenza privata è libera. 

ART. 39. L’organizzazione sindacale è libera. Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali,secondo le norme stabilite dalla legge. È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica. I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce. 

ART. 40. Il diritto di sciopero si esercita nell’ambito delle leggi che lo regolano. 

ART. 41. L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. 
La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali. 

L’articolo 41 stabilisce la libertà di iniziativa economica privata: 
chiunque può intraprendere una attività, dalla più piccola alla più grande, 
secondo le sue possibilità e capacità. 
Questa norma, però, secondo lo spirito che pervade 
l’intero testo costituzionale, stabilisce che 
l’iniziativa economica privata non può svolgersi 
in contrasto con l’utilità sociale e impone al legislatore 
di determinare i programmi e i controlli opportuni perché 
l’attività economica possa essere indirizzata e 
coordinata a fini sociali. Un uguale equilibrio dimostrano 
gli articoli sul diritto di proprietà (42-44): esso viene riconosciuto 
pienamente, ma sempre in vista di un più ampio interesse della collettività.

ART. 42. La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati. La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti. La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d’interesse generale. La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità. 

ART. 43. A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di imprese, che siriferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale. 

ART. 44. Al fine di conseguire il razionale sfruttamento delsuolo e distabilire equirapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità produttive; aiuta la piccola e la media proprietà. La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane. 

ART. 45. La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l’incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità. La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell’artigianato.  

ART. 46. Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende. 

ART. 47. La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l’esercizio del credito. Favorisce l’accesso del risparmio popolare alla proprietà dell’abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del paese. 

TITOLO IV 
RAPPORTI POLITICI 
Il Titolo IV, nel disciplinare i rapporti tra i 
cittadini e lo Stato, sancisce il principio fondamentale 
della partecipazione politica che è un diritto 
riconosciuto a tutti i cittadini. 
Tutti, infatti, possono associarsi liberamente 
in partiti politici, votare e essere eletti, secondo 
le modalità stabilite dalla legge. In questo Titolo la 
Costituzione elenca inoltre alcuni importanti doveri 
dei cittadini nei confronti dello Stato: 
la difesa della Patria, 
il concorso alle spese pubbliche attraverso il pagamento dei tributi, 
la fedeltà alla Repubblica.

ART. 48. Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età. Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Ilsuo esercizio è dovere civico. La legge stabilisce requisiti e modalità per l’esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all’estero e ne assicura l’effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l’elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge. 
Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge. 

Il fondamento degli articoli 48-51 è l’articolo 1, 
quando afferma che «la sovranità appartiene al popolo». 
Spetta dunque a tutti partecipare alle 
decisioni che riguardano la collettività. Esistono varie 
forme di partecipazione: quella primaria si esprime 
attraverso il voto, atto con il quale ogni 
cittadino esprime liberamente la sua scelta 
sulla futura gestione del paese. 

ART. 49. Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale. 

ART. 50. Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità. 

ART. 51. Tutti i cittadini dell’uno o dell’altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini.
La legge può, per l’ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica. Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro. 

Il Titolo IV insiste molto sull’uguaglianza 
politica tra uomini e donne. Questo oggi può 
apparirci esagerato, ma va detto che fino alla 
proclamazione della Repubblica (1946) in Italia 
le donne erano escluse dal voto e dalla partecipazione 
alla vita politica attiva. L’idea che tutti, per il 
solo fatto di essere cittadini, possano partecipare 
alla vita pubblica e determinare attraverso il loro voto 
le scelte di carattere politico e istituzionale del 
nostro paese, è quindi relativamente recente e 
rappresenta una grande conquista.

ART. 52. La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino. Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l’esercizio dei diritti politici. L’ordinamento delle forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica.

 ART. 53. Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività. 

ART. 54. Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi. I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.

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E' utile leggere un discorso sulla Costituzione, per coglierne lo spirito, di uno dei suoi "padri".
E' utile leggerlo perchè dalle prossime puntate (interventi sul Blog) entreremo nel vivo delle parti della Costituzione che l presidente del Consiglio, attualmente in carica, vorrebbe cambiare.

AVVISO: chiunque può commentare o scrivere testi sulla modifica costituzionale proposta per il 4 dicembre prossimo al corpo elettorale. 
A questo proposito sono utili: 
a) l'uso dei commenti il calce ad ogni post 
b) l'uso della e-mail indicata nella testata del Blog.

Pietro Calamandrei (Firenze,21 aprile 1889 – 27 settembre 1956) 
fu grande giurista, politico e letterato. 
Tra i fondatori del Partito d’Azione, fu membro della 
Consulta Nazionale e fece parte, alla Assemblea Costituente, 
della Commissione dei Settantacinque incaricata di 
redigere il testo della Costituzione della Repubblica. 
Il testo di seguito riportato (raccolto da Riccardo Bauer) 
è la parte sostanziale del discorso che Calamandrei 
fece agli studenti universitari e medi di Milano 
il 26 gennaio 1955, nell’ambito di una serie 
di conferenze sulla Costituzione italiana organizzate 
nel salone degli Affreschi della Società Umanitaria. 

L'articolo 34 dice: "I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi". E se non hanno i mezzi? Allora nella nostra Costituzione c'è un articolo che è il più importante di tutta la Costituzione, il più impegnativo, impegnativo per noi che siamo a declinare, ma soprattutto per voi giovani che avete l'avvenire davanti a voi. 
Dice così: "È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica economica e sociale del Paese ." 
È compito di rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana: quindi dare lavoro a tutti, 
dare una giusta retribuzione a tutti, 
dare la scuola a tutti, 
dare a tutti gli uomini dignità di uomo. 
Soltanto quando questo sarà raggiunto si potrà veramente dire che la formula contenuta nell'art. 1°, "La Repubblica d'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro", questa formula corrisponderà alla realtà, perché fino a che non c'è questa possibilità per ogni uomo di lavorare e di studiare e di trarre con sicurezza dal proprio lavoro i mezzi per vivere da uomo, non solo la nostra Repubblica non si potrà chiamare fondata sul lavoro, ma non si potrà chiamare neanche democratica, perché una democrazia in cui non ci sia questa uguaglianza di fatto, in cui ci sia soltanto un'uguaglianza di diritto, è una democrazia puramente formale, non è una democrazia in cui tutti i cittadini veramente siano messi in grado di concorrere alla vita della società, di portare il loro miglior contributo, in cui tutte le forze spirituali di tutti i cittadini siano messe a contribuire a questo cammino, a questo progresso continuo di tutta la società. 
E allora voi capite da questo che nostra Costituzione è in parte una realtà, ma soltanto in parte è una realtà; in parte è ancora un programma, un ideale, una speranza, un impegno, un lavoro da compiere. 
Quanto lavoro avete da compiere, quanto lavoro vi sta dinnanzi! 
È stato detto giustamente che le costituzioni sono delle polemiche, che negli articoli delle costituzioni, c'è sempre, anche se dissimulata dalla formulazione fredda delle disposizioni, una polemica. Questa polemica di solito è una polemica contro il passato, contro il passato recente, contro il regime caduto da cui è venuto fuori il nuovo regime. 
Se voi leggete la parte della Costituzione che si riferisce ai rapporti civili e politici, ai diritti di libertà, voi sentirete continuamente la polemica contro quella che era la situazione prima della Repubblica quando tutte queste libertà che oggi sono elencate e riaffermate solennemente erano sistematicamente disconosciute. Quindi polemica nella parte dei diritti dell'uomo e del cittadino contro il passato. 
Ma c'è una parte della nostra Costituzione che è una polemica contro il presente, contro la società presente, perché quando l'articolo 3 vi dice "è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona umana", riconosce con questo che questi ostacoli ci sono, di fatto, e che bisogna rimuoverli. 
Dà un giudizio la Costituzione, un giudizio polemico, un giudizio negativo contro l'ordinamento sociale attuale che bisogna modificare attraverso questo strumento di legalità, di trasformazione graduale, che la Costituzione ha messo a disposizione dei cittadini italiani; ma non è una Costituzione immobile che abbia fissato un punto fermo, è una Costituzione che apre le vie verso l'avvenire. Non voglio dire rivoluzionaria perché rivoluzione nel linguaggio comune s'intende qualche cosa che sovverte violentemente, ma è una Costituzione rinnovatrice, progressiva, che mira alla trasformazione di questa società in cui può accadere che, anche quando ci sono le libertà giuridiche e politiche, siano rese inutili dalle disuguaglianze economiche e dall'impossibilità per molti cittadini di essere persone e di accorgersi che dentro di loro c'è una fiamma spirituale che, se fosse sviluppata in un regime di perequazione economica, potrebbe anch'essa contribuire al progresso della società. 
Quindi, polemica contro il presente in cui viviamo e impegno di fare quanto è in noi per trasformare questa situazione presente. Però, vedete, la Costituzione non è una macchina che una volta messa in moto va avanti da sé. 

La Costituzione è un pezzo di carta: la lascio cadere e non si muove. Perché si muova bisogna ogni giorno rimetterci dentro il combustibile, bisogna metterci dentro l'impegno, lo spirito, la volontà di mantenere queste promesse, la propria responsabilità. Per questo una delle offese che si fanno alla Costituzione è l'indifferenza alla politica, l'indifferentismo, che è, non qui, per fortuna, in questo uditorio, ma spesso in larghe categorie di giovani, è un po' una malattia dei giovani, l'indifferentismo. "La politica è una brutta cosa, che me ne importa della politica." Quando sento fare questo discorso mi viene sempre in mente quella vecchia storiella che qualcheduno di voi conoscerà: di quei due emigranti, due contadini che traversavano l'oceano su un piroscafo traballante. Uno di questi contadini dormiva nella stiva e l'altro stava sul ponte e si accorgeva che c'era una gran burrasca con delle onde altissime, e il piroscafo oscillava. Allora questo contadino, impaurito, domanda a un marinaio "ma siamo in pericolo?" e questo dice "se continua questo mare tra mezz'ora il bastimento affonda". Allora lui corre nella stiva a svegliare il compagno e dice "Beppe, Beppe, Beppe! Se continua questo mare tra mezz'ora il bastimento affonda" e quello dice "che me ne importa, n'è mica mio!" questo è l'indifferentismo alla politica. 
È così bello, è così comodo, la libertà c'è, si vive in regime di libertà, c'è altro da fare che interessarsi di politica – eh lo so anch'io – il mondo è così bello, ci son tante belle cose da vedere e da godere oltre che occuparsi di politica e la politica non è una piacevole cosa però la libertà è come l'aria, ci si accorge di quanto vale quando comincia a mancare, quando si sente quel senso di asfissia che gli uomini della mia generazione hanno sentito per vent'anni e che io auguro a voi, giovani, di non sentire mai e vi auguro di non trovarvi mai a sentire questo senso di angoscia, in quanto vi auguro di riuscire a creare voi le condizione perché questo senso di angoscia non lo dobbiate provare mai. Ricordandovi ogni giorno che sulla libertà bisogna vigilare, vigilare, dando il proprio contributo alla vita politica. 
La Costituzione, vedete, è l'affermazione scritta in questi articoli, che dal punto di vista letterario non sono belli, ma è l'affermazione solenne della solidarietà sociale, della solidarietà umana, della sorte comune che se va a fondo, va a fondo per tutti, questo bastimento. È la carta della propria libertà, la carta per ciascuno di noi della propria dignità d'uomo. Io mi ricordo le prime elezioni dopo la caduta del fascismo, il 6 giugno del 1946. questo popolo che da venticinque anni non aveva goduto le libertà civili e politiche, la prima volta che andò a votare: dopo un periodo di orrori, il caos, la guerra civile, le lotte, le guerre, gli incendi, andò a votare. Io ricordo, io ero a Firenze, lo stesso è capitato qui, queste file di gente disciplinata davanti alle sezioni, disciplinata e lieta, perché avevano la sensazione di aver ritrovato la propria dignità: questo dare il voto, questo portare la propria opinione per contribuire a creare questa opinione della comunità, questo essere padroni di noi, del proprio Paese, del nostro Paese, della nostra patria, della nostra terra, disporre noi delle nostre sorti, delle sorti del nostro Paese. 
Quindi voi giovani, alla Costituzione dovreste dare il vostro spirito, la vostra gioventù, farla vivere, sentirla come cosa vostra, metterci dentro il senso civico, la coscienza civica, rendersi conto – questa è una delle gioie della vita – rendersi conto che ognuno di noi nel mondo non è solo, che siamo in più, che siamo parte di un tutto, nei limiti dell'Italia e del mondo. 

Ora, vedete, io ho poco altro da dirvi. In questa Costituzione di cui sentirete fare il commento nelle prossime conferenze c'è dentro tutta la nostra Storia, tutto il nostro passato, tutti i nostri dolori, le nostre sciagure, le nostre glorie, son tutti sfociati qui, in questi articoli e, a sapere intendere dietro questi articoli, ci si sentono delle voci lontane. 
Quando io leggo nell'articolo 2 "L'adempimento dei dovere inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale", o quando leggo nell'articolo 11 "L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli, la patria italiana in mezzo alle altre patrie", ma questo è Mazzini, questa è la voce di Mazzini! O quando io leggo nell'articolo 8 "Tutte le confessioni religiose sono ugualmente libere davanti alla legge", ma questo è Cavour! 
O quando io leggo nell'articolo 5 "La Repubblica unica e indivisibile riconosce e promuove le autonomie locali", ma questo è Cattaneo! 
O quando nell'articolo 52 io leggo, a proposito delle forze armate "L'ordinamento delle forze armate s'informa allo spirito democratico della Repubblica, l'esercito di popolo", ma questo è Garibaldi! 
E quando leggo all'articolo 27 " Non è ammessa la pena di morte", ma questo, o studenti milanesi, è Beccaria! 
Grandi voci lontane, grandi nomi lontani, ma ci sono anche umili nomi, voci recenti. 
Quanto sangue, quanto dolore per arrivare a questa Costituzione!! 

Dietro a ogni articolo di questa Costituzione, o giovani, voi dovete vedere giovani come voi, caduti combattendo, fucilati, impiccati, torturati, morti di fame nei campi di concentramento, morti in Russia, morti in Africa, morti per le strade di Milano, per le strade di Firenze, che hanno dato la vita perché la libertà e la giustizia potessero essere scritte su questa carta. 
Quindi, quando vi ho detto che questa è una carta morta, no! 
non è una carta morta: questo è un testamento, un testamento di 100.000 morti.
Se voi volete andare in pellegrinaggio nel luogo dove è nata la nostra Costituzione, andate nelle montagne dove caddero i partigiani, nelle carceri dove furono imprigionati, nei campi dove furono impiccati, dovunque è morto un italiano per riscattare la libertà e la dignità. 

Andate lì, o giovani, col pensiero, perché lì è nata la nostra Costituzione.

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