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lunedì 4 luglio 2016

Dipendenti Pubblici. Quanto è facile ... ... evitare di fare "i furbetti del cartellino"

Il decreto legislativo 20 giugno 2016, n. 116 reca norme in materia di licenziamento disciplinare nella pubblica amministrazione (c.d. decreto contro “furbetti del cartellino".
Il decreto consta di 3 articoli, di cui solo il primo reca norme di carattere sostanziale.
Il Consiglio di Stato aveva suggerito come testo di “falsa attestazione della presenza in servizio”: “Costituisce falsa attestazione della presenza, oltre a quella realizzata mediante l’alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza, qualunque modalità fraudolenta posta in essere…”. Il Governo non l'ha però accolta.
ll nuovo comma 3-bis introduce un nuovo procedimento disciplinare, una sorta di procedimento “accelerato” giustificato solamente dal fatto di cogliere il soggetto in flagranza di reato e/o dell’esistenza di riprese video.
Ad oggi i procedimenti disciplinari nel pubblico impiego sono quindi di tre tipi:
1)procedimento disciplinare ordinario, che si conclude in 60 gg e per cui si hanno 20 gg per la contestazione di addebito;
2)procedimento disciplinare “lungo”, nelle ipotesi più gravi, che si deve concludere in 120 gg e prevede 40 gg per la contestazione dell’addebito;
3)procedimento disciplinare “accelerato”, nei casi di “furbetti del cartellino”, che si deve concludere in 30 gg e prevede 48 ore per la contestazione dell’addebito.
Nella versione pubblicata, è lo stesso Responsabile della struttura che contesta l’addebito entro 48 ore a sospendere il dipendente e trasmettere all’UPD gli atti di un procedimento già avviato.
La differenza non è di poco conto, soprattutto per quelle strutture che potrebbero non avere le competenze per una corretta contestazione sotto il profilo tecnico-giuridico.
Il novello comma 3-quater dell’art. 55-quater, prevede che la denuncia al pubblico ministero e la segnalazione alla competente procura regionale della Corte dei conti avvengano entro 15 gg dall’avvio del procedimento disciplinare. Ciò può dar luogo a situazioni paradossali, in cui il Responsabile della struttura trasmette una notizia di reato e una notizia di danno erariale entro 15 gg, e poi si accorge, leggendo le difese del dipendente dopo 16 gg, che vi era una giustificazione alla mancata timbratura.
La denuncia al Pubblico Ministero determina, ex se, la necessità di farsi assistere da un legale, con tutte le spese del caso.
Infine, il nuovo comma 3-quater pone un limite minimo inderogabile all’ammontare del risarcimento conseguente all’eventuale condanna per danno erariale (sei mensilità dell’ultimo stipendio in godimento, oltre interessi e spese di giustizia).

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