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venerdì 27 febbraio 2015

Jobs Act. Esaminiamo alcuni contenuti

Contratto a tutele crescenti.
Nei giorni scorsi sono stati varati i decreti delegati, attuativi della riforma del mercato del lavoro. Come certamente tutti i lettori sapranno è stata cancellata una delle più grandi conquiste del mondo del lavoro risalente ai primi anni settanta del Novecento: l'articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori. Era una norma che garantiva i lavoratori dai capricci palesi o occulti dei datori di lavoro di disfarsi dei lavoratori che, possedendo uno spiccato senso "critico" conoscevano nei dettagli la disciplina lavorativa.
Non c'è dubbio che si tratta di una carica contro la tradizionale visione della Sinistra, contro cui non era riuscito a raggiungere risultati nemmeno il governo Berlusconi.

Cosa esiste adesso ?
Dal primo marzo scatterà il contratto a tutele crescenti. Detto molto in breve, si tratta dei contratti a "tempo indeterminato" per i quali, mancando la tutela dell'art. 18 del reintegro disposto dal giudice, sul posto di lavoro è, invece, previsto un indennizzo economico contro "l'ingiusto licenziamento". Chi quindi viene ingiustamente licenziato non sarà reintegrato sul posto di lavoro ma "indennizzato".
A tutela crescenti vuole significare che l'indennizzo è proporzionato agli anni di servizio: più sono gli anni e più consistente è l'indennizzo.

Il reintegro di cui all'art. 18 è previsto solamente se il licenziamento, in sede di giudizio, si appalesa come discriminatorio o  usato come strumento disciplinare ai danni del lavoratore, in luogo di altre sanzioni minori.
(segue)

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