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lunedì 22 settembre 2014

Enti Pubblici. E' obbligatorio che al personale vengano impartite lezioni di etica e legalità

Il comma 8 dell’art.1 della legge 190/2012 prescrive che il responsabile della prevenzione della corruzione, entro il 31 gennaio di ogni anno, definisca “procedure appropriate per selezionare e formare, ai sensi del comma 10, i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione….”; il comma 10 statuisce, inoltre, che il responsabile della prevenzione della corruzione provveda anche “c) ad individuare il personale da inserire nei programmi di formazione di cui al comma 11”, ovvero sui temi dell’etica e della legalità ed, infine, il comma 44, rubricato “codice di comportamento”, prescrive che “le pubbliche amministrazioni verificano annualmente lo stato di applicazione dei codici e organizzano attività di formazione del personale per la conoscenza e la corretta applicazione degli stessi”. 
 L’attività formativa è obbligatoria e trova una concreta articolazione nel Piano triennale di Prevenzione della corruzione adottato dalle amministrazioni pubbliche e per cui è richiesto, altresì, ai sensi della lettera b) del comma 9, di prevedere “meccanismi di formazione idonei a prevenire il rischio di corruzione”. 
L’Attività di formazione deve articolarsi come segue: 
 un livello generale, per tutti i dipendenti, afferente l’aggiornamento delle competenze, i temi dell’etica e della legalità e i codici di comportamento; 
 un livello specifico, per il responsabile anticorruzione, i componenti degli organismi di controllo, 
i dirigenti e funzionari addetti alle aree a rischio, che afferisce temi settoriali, in relazione al ruolo svolto da ciascun soggetto nell’amministrazione. 
Il comma 8 dell’articolo 1 stabilisce inoltre che “la mancata predisposizione del piano e la mancata adozione delle procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti costituiscono elementi di valutazione della responsabilità dirigenziale”, ma, ancora più rilevante è il comma 12 per cui, nell’ipotesi di un reato di corruzione commesso da personale dell’amministrazione e accertato con 
sentenza passata in giudicato, si configura, per il responsabile anticorruzione, un’ipotesi di responsabilità dirigenziale e disciplinare nonché per danno erariale e all’immagine dell’ente di afferenza, salvo la prova dell’adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e la previsione degli obblighi di formazione specifica e generale, nonché di aver vigilato sul funzionamento e sull’osservanza del piano. 

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