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venerdì 28 marzo 2014

Come saranno retti i Liberi Consorzi in Sicilia

GLI ORGANI DEI LIBERI CONSORZI.
Il Libero consorzio ha potestà statutaria e regolamentare ed è composto da tre organi di secondo livello, che non vengono eletti dai cittadini - l'Assemblea, il Presidente e la Giunta del Libero consorzio - che esercitano le rispettive funzioni a titolo gratuito. Non a caso la ratio della legge è razionalizzare l'erogazione dei servizi ai cittadini e conseguire riduzione dei costi della pubblica amministrazione. Le spese per trasferte dei componenti degli organi saranno definite con successivo provvedimento, che l'Ars dovrà approvare tra sei mesi.
L'ASSEMBLEA.
È l'organo di indirizzo politico-amministrativo; è composta dai sindaci dei comuni che ne fanno parte, adotta a maggioranza assoluta dei componenti, il regolamento per il proprio funzionamento. In caso di cessazione dalla carica di un sindaco componente dell'assemblea, fino al rinnovo della carica, viene sostituito in Assemblea da un commissario straordinario, nominato in base alla normativa vigente.
IL PRESIDENTE.
Rappresenta il libero consorzio, convoca e presiede la Giunta e l'Assemblea. È un sindaco, eletto a maggioranza assoluta, fra i sindaci dei comuni aderenti al Libero consorzio, dai consiglieri comunali e dai sindaci dei comuni che appartengono al consorzio. Nel caso in cui nessun sindaco ottiene la maggioranza, la legge prevede che vadano a ballottaggio i due sindaci, che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità è proclamato presidente il più anziano.
Il presidente nomina, tra i componenti della Giunta del Libero consorzio, un vicepresidente, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. Se durante il mandato di presidente, il sindaco cessa dalla carica, si dimette, viene rimosso, entro 60 giorni si procede all'elezione di un nuovo presidente. Fino ad allora, le funzioni sono esercitate da un commissario straordinario, nominato dall'assessore regionale per le Autonomie Locali e Funzione Pubblica.
Il presidente può essere sfiduciato con mozione motivata, approvata a maggioranza assoluta dei voti, dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni, che fanno parte del consorzio. La mozione di sfiducia non può essere presentata prima di due anni dall' elezione del presidente e in ogni caso per più di due volte, a distanza di un anno, durante il medesimo mandato. Deve essere presentata da almeno un quinto dei componenti dell'assemblea, va discussa dopo tre giorni dalla presentazione. La mozione è posta a votazione previa delibera dell'assemblea a maggioranza assoluta dei componenti. La votazione ha luogo entro dieci giorni dalla deliberazione dell'assemblea.
Se la mozione di sfiducia viene approvata, entro 60 giorni, si procede all'elezione del nuovo presidente; anche in questo caso fino ad allora le funzioni sono esercitate da un commissario straordinario, nominato dall'assessore regionale per le Autonomie Locali e Funzione Pubblica.
LA GIUNTA.
È l'organo esecutivo; è composta dal presidente e da un numero massimo di otto assessori, nominati dal Presidente fra i componenti dell'assemblea. Il numero dei componenti della giunta è stabilito in rapporto al numero alla popolazione dei comuni di ciascun Libero consorzio. La cessazione della carica ricoperta nel Comune di appartenenza comporta la decadenza dalla carica ricoperta nella Giunta. Il presidente, entro 60 giorni dalla data di cessazione, provvede alla sostituzione. Fino alla nomina del nuovo componente della Giunta, le relative funzioni sono esercitate dal presidente.

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