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venerdì 20 settembre 2013

Semplificazione burocratica. Il decreto del fare interviene sul rilascio del Durc delle imprese

La validità del DURC

Il documento unico di regolarità contributiva finora valido per  90 giorni avrà validità di 120 giorni.
Il documento non deve più essere richiesto per ciascuna fase della procedura di aggiudicazione e stipula, poiché se ne limita la richiesta alle fasi fondamentali del contratto. Il DURC è sempre acquisito d’ufficio dalle stazioni appaltanti utilizzando gli strumenti informatici ed è valido anche per contratti pubblici diversi da quelli per cui è stato richiesto.
Ai fini della verifica per il rilascio del DURC, in caso di mancanza dei requisiti per il rilascio di tale documento, gli Enti preposti al rilascio, prima dell’emissione del DURC o dell’annullamento del documento già rilasciato, invitano l’interessato, mediante posta elettronica certificata o con lo stesso mezzo per il tramite del consulente del lavoro, a regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a 15 giorni, indicando analiticamente le cause della irregolarità.

 
Rilascio del Durc con procedura compensativa
La norma estende la possibilità di rilascio del DURC con procedura compensativa anche agli appalti pubblici e a quelli privati del settore edile. Nel caso in cui il DURC segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, le stazioni appaltanti trattengono dal pagamento l’importo corrispondente alle inadempienze e lo versano direttamente agli enti previdenziali e assicurativi o alla cassa edile. Sarà quindi possibile il rilascio del DURC compensando debiti e crediti vantati nei confronti dell’amministrazione.
Il testo della legge 98/2013 chiarisce che nell’ambito dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, il DURC è necessario:
1. per la verifica dei requisiti di ammissibilità alla procedura di appalto, in particolare la commissione di “violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali”;
2. per l’efficacia dell’aggiudicazione del contratto;
3. per la stipula del contratto;
4. per il pagamento degli stati di avanzamento lavori o delle prestazioni di servizi e forniture;
5. per il certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione, il certificato di verifica di conformità e il pagamento del saldo finale.
 Dopo la stipula del contratto, il DURC deve esser acquisito ogni 120 giorni ed è valido ed utilizzabile per il pagamento degli stati di avanzamento dei lavori e per il rilascio dei diversi certificati di collaudo.
Un’eccezione è prevista per il pagamento del saldo finale: in questo caso le amministrazioni appaltanti sono obbligate ad acquisire un nuovo DURC. In caso di mancanza dei requisiti per il rilascio del DURC, gli Enti preposti al rilascio invitano l’interessato mediante PEC o, con lo stesso mezzo, per il tramite del consulente del lavoro, a regolarizzare, entro un termine non superiore a 15 giorni, le inadempienze.
Il DURC, nel corso dei 120 giorni di validità, può essere utilizzato anche per contratti pubblici diversi da quelli per cui è stato richiesto.
La semplificazione è estesa a tutti i casi in cui le pubbliche amministrazioni richiedono il DURC quali ad es. la concessione di benefici, di sovvenzioni, contributi, sussidi e finanziamenti previsti dalla normativa europea, nazionale e regionale. Fino al 31 dicembre 2014, la semplificazione si applica anche ai lavori edili per i soggetti privati.

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