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domenica 13 gennaio 2013

Vicende della nostra Storia - Conoscere cosa è accaduto ieri per capire perchè siamo arrivati a Totò Cuffaro, Raffaele Lombardo e Rosario Crocetta

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 29 maggio 1817.
Nel Regno delle Due Sicilie entra in vigore il nuovo ordinamento giudiziario. Nella parte continentale del Regno va a sostituire l'ordinamento napoleonico, mentre in Sicilia sostituisce l'ordinamento giudiziario feudale, lievemente aggiornato a fine settecento dal Vice-re Caracciolo.
  Il primo settembre 1819 in Sicilia entreranno in vigore i nuovi codici di procedura penale e le nuove normative civili, criminali e commerciali, già vigenti nella parte continentale del Regno.
Di che si tratta ?
Il regio decreto 29 maggio 1817 n. 727 sull'ordinamento giudiziario del Regno delle due Sicilie istituì in ogni comune un conciliatore. La nomina del conciliatore, che durava in carica tre anni, avveniva con decreto reale su proposta dei decurioni (gli amministratori comunali), sulla base dell'unico requisito della "probità nella pubblica opinione".
Il conciliatore decideva le cause di minore rilevanza adottando un procedimento verbale, il più delle volte in pochi giorni, e senza l'osservanza di un rito giudiziario; le decisioni che scaturivano erano inappellabili. Nell'adempimento delle proprie funzioni, il conciliatore poteva avvalersi del supporto del cancelliere comunale.
In considerazione della snellezza ed informalità di tale procedura, che si rivelò molto efficiente dal punto di vista del funzionamento dell'attività giudiziaria perché ben si adattava alle effettive esigenze sociali del Regno delle due Sicilie, la figura del giudice conciliatore sarà trapiantata nell'ordinamento giudiziario del Regno d'Italia varato con il regio decreto 6 dicembre 1865 n. 2626.
I circondari del Regno delle Due Sicilie costituivano il terzo livello amministrativo dello stato, collocandosi in posizione intermedia tra il distretto e il comune.
La circoscrizione delimitava un ambito territoriale che abbracciava, generalmente, uno o più comuni, tra i quali veniva individuato un capoluogo. Facevano eccezione, però, le grandi città: queste, vista la vastità del territorio, erano frazionate in due o più circondari, che includevano uno o più quartieri.
Le funzioni del circondario riguardavano esclusivamente l'amministrazione della giustizia: tali funzioni giudiziarie erano affidate al Giudice di Circondario.
Questo magistrato, che risiedeva nel comune capoluogo di circondario, era nominato dal sovrano e aveva competenza in materia civile e penale. Inoltre, dove erano assenti i commissariati di polizia, al Giudice di Circondario era affidata anche la polizia ordinaria e giudiziaria.
Capoluogo di Circondario per il territorio di Contessa fu Bisacquino, mentre capoluogo di distretto fu Corleone.
 
Aspetto rilevante.
Fino al 1812 Contessa veniva definito uno Stato Feudale, era dal punto istituzionale completo, organico, autosufficente. Potere amministrativo, giudiziario e di regole di vita facevano capo direttamente o in via mediata al barone.
Con le riforme successive al 1812 gli Stati Feudali, come Contessa, si aprono alla burocrazia dello stato moderno.
Da qui la dipendenza sul piano giudiziario di Contessa dal Circondario di Bisacquino e sul piano amministrativo dal Distretto di Corleone. 
 

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