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lunedì 19 settembre 2011

Il transito del personale docente inidoneo

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Roma, li 13.9.2011

OGGETTO: Personale docente non idoneo alla mansione – Nota del Miur del 10 agosto 2011

Sommario: Il Ministero dell'Università e della Ricerca (MIUR) fornisce indicazioni operative in ordine all'applicazione del dispositivo di legge (art. 19 c 12 della legge n. 111/11 di conversione del DL n. 98/11) che prevede il transito del personale docente inidoneo alla mansione nei ruoli del personale ata o del personale amministrativo di altra amministrazione dello Stato.

Con circolare del 10 agosto 2011 prot. AOODGPER6626, il Dipartimento per l’Istruzione - Direzione Generale del Personale scolastico, del Ministero dell'Università e della Ricerca ha fornito indicazioni operative circa l'applicazione del dispositivo di legge che ha dettato nuove norme in tema di inidoneità alla mansione del personale docente.
Come abbiamo già illustrato nella nostra circolare n. ..., la nuova normativa, introdotta dal DL n. 98/11, convertito con la legge n. 111/11, stabilisce (art. 19 c. 12) che il personale docente, giudicato non idoneo allo svolgimento della propria funzione per motivi di salute, può essere inquadrato nei ruoli del personale ata ovvero in quello delle amministrazioni statali.
Per il transito nei ruoli ata, i soggetti interessati sono tenuti a presentare specifica istanza all'ufficio scolastico regionale entro 30 giorni dalla dichiarazione di inidoneità.
In fase di prima applicazione, per il personale già collocato fuori ruolo o in altra mansione, la legge aveva previsto come termine di presentazione dell'istanza di passaggio nel profilo amministrativo il trentesimo giorno dall'entrata in vigore della legge di conversione. Al riguardo, la circolare ministeriale posticipa al 14 settembre 2011 il succitato termine di presentazione della domanda che potrebbe essere ulteriormente differito.
Per l'anno scolastico 2011-2012 il personale interessato verrà assegnato in una sede provvisoria. La sede definitiva verrà attribuita a partire dall'anno scolastico 2012-2013 sulla base di specifici criteri che saranno definiti in un successivo decreto ministeriale.
Al personale transitato nei ruoli ata viene conservato il maggior trattamento stipendiale con attribuzione di un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici.
In assenza di istanza o nel caso in cui l'istanza sia stata respinta per indisponibilità di posti nelle sedi richieste, il docente dichiarato inidoneo alla mansione è soggetto a mobilità intercompartimentale e dovrà obbligatoriamente transitare nei ruoli amministrativi delle amministrazioni dello Stato, delle Agenzie, degli enti pubblici non economici e delle università.
L'unità amministrativa destinataria del personale posto in mobilità deve essere individuata, in via prioritaria, nella regione dove aveva sede la scuola in cui il docente prestava servizio. Ove ciò non fosse possibile, la mobilità può avvenire anche in altra regione.
La circolare del Miur precisa che nell'assegnazione dell'amministrazione verrà assicurata la precedenza al personale che già presta servizio in uno dei succitati enti.
Come nel caso di transito nei ruoli ata, anche nell'ipotesi di passaggio ad altra amministrazione, al personale interessato viene assicurato il trattamento economico in godimento, se più favorevole, mediante l'attribuzione di un assegno ad personam riassorbibile con i futuri incrementi stipendiali. Per quanto riguarda lo stato di servizio, al personale transitato in altra amministrazione viene riconosciuta l'anzianità maturata in qualità di docente.
Con decreto interministeriale, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge n. 111/11, verranno individuale le pubbliche amministrazioni destinatarie del personale in mobilità, le procedure da attivare, le qualifiche e i profili in cui verrà inquadrato il personale inidoneo.
Nella nota ministeriale si fa riferimento anche alla possibilità, al momento al vaglio del ministero, di consentire al personale docente inidoneo, se in possesso dei requisiti richiesti, di pensionarsi immediatamente senza rispettare i tempi previsti per la scuola (inizio anno scolastico o accademico). Quello che la circolare non precisa è a quali requisiti per il diritto a pensione si fa riferimento. In altri termini non è chiaro se al personale docente inidoneo alla mansione è data la possibilità di accedere alla pensione di inabilità avendo maturato almeno 15 anni di anzianità contributiva.
Stante l'incertezza interpretativa, suggeriamo la massima cautela nel presentare domanda di inidoneità alla mansione in carenza del requisito per la pensione di anzianità.
Per quei soggetti privi dei requisiti per la pensione di anzianità che hanno in corso di definizione il riconoscimento dell’inidoneità suggeriamo, nei limiti del possibile, di informarli del nuovo ed incerto quadro normativo e di considerare l’eventualità di far decadere il procedimento previa ovviamente una attenta valutazione del caso. A riguardo va tenuto conto anche della restrittiva disciplina in tema di trattamento economico che prevede, nel caso di transito in tutti i profili amministrativi (ata e altre amministrazioni), la conservazione del maggior trattamento stipendiale con l’attribuzione di un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici.
Su questi aspetti, le OOSS di categoria hanno avviato un confronto con il ministero per sollecitare soluzioni positive ai tanti dubbi interpretativi che la nuova disciplina ha insinuato.
Sarà nostra cura tenervi informati sugli sviluppi della problematica.
Cordiali saluti.

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