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venerdì 29 luglio 2011

Manovra Tremonti: le badanti che sposano gli anziani assistiti si vedono ridotta .... la pensione di reversibilità

Riduzione delle pensioni ai superstiti

L'art. 18, comma 5 della legge, per le pensioni di reversibilità con decorrenza dal 1° gennaio 2012, stabilisce una riduzione dell'aliquota percentuale nei casi in cui il matrimonio con il dante causa sia stato contratto ad età del medesimo superiore a 70 anni e la differenza di età tra i coniugi sia superiore a venti anni.
La riduzione stabilita è pari al 10% in ragione di ogni anno di matrimonio con il dante causa mancante rispetto al numero di 10. Nei casi di frazione di anno la predetta riduzione percentuale è proporzionalmente rideterminata.
La norma si applica alle pensioni ai superstiti di assicurato e pensionato nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria, delle forme esclusive o sostitutive di tale regime e della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, legge 335/95.
Esempio:
pensionato di ottanta anni che si sposa con una donna di cinquantanove anni:
• se il decesso del pensionato avviene trascorso un anno dal matrimonio, la reversibilità viene ridotta del 90%;
• se il decesso avviene trascorsi nove anni dal matrimonio, la reversibilità viene ridotta del 10%.
La riduzione non opera nei casi di presenza di figli di minore età, studenti, ovvero inabili.
Resta confermato il regime di cumulabilità previsto dall‟art. 1 comma 41, della legge n. 335 del 1995.
Il provvedimento presenta evidenti aspetti di illegittimità costituzionale. Con più pronunciamenti, infatti, la Corte Costituzionale in passato ha dichiarato incostituzionali tutte quelle norme che limitavano il diritto alla pensione ai superstiti in caso di matrimonio contratto in età avanzata e di breve durata.

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