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giovedì 21 aprile 2011

La Costituzione Italiana - Art. 3

Cosa sono le
MINORANZE RELIGIOSE
Soso comunità di persone che, in uno Stato, professano una religione diversa da quella della maggioranza dei cittadini.
La Costituzione italiana, dopo aver affermato all'art. 3 che tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge senza distinzione di religione, continua all'art. 8 dicendo che tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.
Oggi sembrano espressioni scontate: così purtroppo non è sempre stato. Gli ebrei italiani sono vissuti nel "ghetto", che esisteva in ogni città, fino all'Unità d'Italia. Sono stati nuovamente perseguitati negli anni trenta del Novecento dal Fascismo.
Le stesse comunità greco-bizantine d'Italia, pur avendo accettato al loro arrivo nella penisola i dettami del Concilio di Firenze e sono state su questo presupposto per un certo periodo una "Chiesa" in comunione con quella di Roma nel tempo sono divenute invece solamente un "rito" all'interno della Chiesa di Roma. Ciò non è avvenuto nè per caso nè per scelta.

Art. 3 della Costituzione Italiana
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione
COMMENTO
La prima proposizione (comma) afferma l'uguaglianza formale, come pari dignità e uguaglianza di fronte alla legge. Il ricordo ancora vivo delle discriminazioni razziali (contro gli ebrei) e del trattamento degli avversari politici nel precedente regime fascista ha portato a specificare le diversità che non possono più essere messe alla base di discriminazioni fra i cittadini. C'è voluto del tempo, però, per cercare di adeguare le leggi a questo principio (si pensi, per esempio, al fatto che, fino al 1968, il codice penale puniva l'adulterio solo della moglie; fino al 1975, il marito era considerato superiore alla moglie ed esistevano la potestà maritale, ossia l'autorità del marito sulla moglie, e la patria potestà). La seconda parte fa carico alla Repubblica di interventi per raggiungere l'uguaglianza sostanziale (come possono essere uguali due cittadini di cui uno ha studiato e l'altro è analfabeta; uno ha i mezzi per curarsi e l'altro no; uno è disoccupato e l'altro possiede ingenti capitali?). Sono in questo modo poste le premesse costituzionali per lo Stato sociale.
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COSA SIGNIFICA IMMUNITÀ PARLAMENTARE ?
Ancora oggi esistono deroghe all'eguaglianza davanti alla legge. Un parlamentare, nel periodo in cui svolge le sue funzioni, è circondato da una garanzia di impunibilità. Infatti, come afferma la Costituzione italiana all'art. 68, egli non può essere chiamato a rispondere delle opinioni espresse e dei voti che avrà dato.
Perché si possa perquisire, arrestare, processare un parlamentare è necessaria l'autorizzazione (che, dopo la riforma costituzionale dell'ottobre 1993, non è invece richiesta per condurre un'indagine nei suoi confronti) della Camera a cui appartiene. Se l'autorizzazione viene negata, la magistratura non potrà procedere in alcun modo. Naturalmente, allo scadere del mandato parlamentare, il deputato o il senatore perdono il diritto all'immunità e tornano a essere come tutti gli altri cittadini, quindi perseguibili per i reati eventualmente commessi. Scopo dell'immunità parlamentare è quello di tutelare i membri del Parlamento nella loro libertà e indipendenza.
Non diciamo nulla sulle leggi ad personam, ma tutti sanno come il premier attualmente in carica ne faccia largo uso e consumo.

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