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lunedì 8 febbraio 2010

Pensionamento insegnanti. Una circolare inca

PATRONATO
INCA CGIL
Sede Centrale
Area delle Politiche dei diritti e del benessere
Internet : http: //www.inca.it
Roma, 5.2.2010

Prot. 33
LORO SEDI

OGGETTO: Comparto scuola : collocamento a riposo d'ufficio con 40 anni di anzianità contributiva – Direttiva Miur n. 94/09

Sommario. Il Ministero precisa che il collocamento a riposo d'ufficio per il personale con 40 anni di anzianità contributiva potrà essere differito in data successiva a quella della maturazione dello scatto stipendiale (c.d. gradone), purché ciò avvenga entro l'arco temporale di vigenza della legge.

Con nota n. 221/09 abbiano illustrato le disposizioni ministeriali riguardanti la cessazione dal servizio del personale della scuola per l'anno 2010.
Nella nota si faceva riferimento ad una direttiva ministeriale, in corso di registrazione, che avrebbe meglio definito l'applicazione nel comparto della scuola delle disposizioni di legge in tema di trattenimento in servizio e di collocamento a riposo d'ufficio, tenuto conto dei correttivi apportati dal legislatore all'originario impianto normativo. Per quest'ultimo aspetto si rinvia alla nostra circolare n. 185/09.
La direttiva ministeriale, pur portando la data del 4 dicembre 2009, è stata registrata dalla Corte dei Conti il 14 gennaio 2010.
Di particolare rilievo sono le indicazioni riguardanti la facoltà delle amministrazioni di risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro dei dipendenti, anche con qualifica dirigenziale, che maturano l'anzianità massima contributiva di quarant'anni nell'arco temporale di vigenza della norma (triennio 2009-2011).
Al riguardo, il ministero introduce una specifica disciplina, in deroga alle disposizioni di legge, per tutti quei soggetti che, pur in possesso del requisito contributivo massimo di quarant'anni, maturano lo scatto stipendiale (c. d. gradone) nel periodo di vigenza della legge. In questi casi, il collocamento a riposo d'ufficio potrà essere differito in data successiva al conseguimento dell'automatismo stipendiale. Va sottolineato il dato che per la scuola l'ultimo anno di vigenza della legge si riferisce all'anno scolastico 2011-2012.
Nella nota di accompagno alla direttiva ministeriale si fa riferimento, quale termine ultimo per la maturazione dello scatto, alla data del 1° gennaio 2012. In effetti, nella generalità dei casi il gradone viene attribuito il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui si è perfezionato il diritto. Vi sono però situazioni nelle quali l'automatismo economico viene riconosciuto in periodi diversi nel corso dell'anno (c.d. temporizzazione).
Tali situazioni possono riguardare per lo più i nuovi assunti dopo l'istituzione del gradone (1 ° gennaio 1996) e il personale che nel corso della vita lavorativa ha cambiato ruolo, transitando, ad esempio, dalla scuola primaria a quella secondaria.
Pertanto la deroga dovrebbe applicarsi a tutti i soggetti che maturano il diritto al miglioramento economico entro il 31 luglio 2012, con relativo scatto al primo giorno del mese successivo (1° agosto). La FLC-CGIL è impegnata ad ottenere dal MIUR un chiarimento in tal senso.
Tornando alla nota ministeriale, con riferimento all'anno in corso, si può affermare che chi perfeziona il requisito contributivo di quarant'anni entro il 31 agosto 2010 ma maturerà il diritto allo scatto stipendiale il 1° gennaio 2011 sarà collocato a riposo d'ufficio il 1° settembre 2011.
In altre parole, il ministero ha inteso tutelare la posizione di quei soggetti che maturano il diritto allo scatto stipendiale successivamente al raggiungimento dell'anzianità massima contributiva, a condizione però che l'automatismo ricada nell'ambito temporale di applicazione della legge (31 luglio 2012).
Per contro, laddove il gradone si è già raggiunto o lo si maturerà dopo il 31 luglio 2012, l'amministrazione procederà d'ufficio alla risoluzione del rapporto di lavoro il 1° settembre successivo al raggiungimento dell'anzianità massima contributiva di quarantanni.
Per quanto concerne il trattenimento in servizio per un biennio oltre l'età pensionabile, la nota ministeriale chiarisce l'ambito applicativo del dispositivo di legge (art. 509 c. 5 Dlgs n. 297/94) alla luce delle modifiche apportate dall'art. 72, c. 7, della legge 133/08.
Come è noto, con la succitata disposizione di legge il trattenimento in servizio oltre i limiti di età non si configura più come un diritto soggettivo del lavoratore ma è rimesso alla potestà discrezionale dell'amministrazione.
Al riguardo la direttiva ministeriale precisa che trattenimento in servizio fino al 67° anno di età può essere concesso ai dipendenti purché non abbiano 40 anni di anzianità contributiva, fermo restando il vincolo di non creare od aumentare personale in esubero.
Pertanto, nel caso di un dipendente che al momento dell'istanza di trattenimento in servizio ha maturato 39 anni di anzianità contributiva potrà essere concesso il prolungamento di un anno fino al raggiungimento dell'anzianità massima contributiva di 40 anni.
Alla luce delle precisazioni fornite dal Miur nelle direttive sin qui emanate riteniamo opportuno riassumere in uno schema le diverse possibilità di trattenimento in servizio e i criteri di collocamento a riposo d'ufficio con 4o anni di anzianità contributiva per il personale della scuola.
Trattenimento in servizio

Riferimento normativo Previsione di legge diritto
Dlgs n. 297/94 art. 509 c. 2 Personale in servizio al 1° ottobre 1974 può proseguire il servizio fino al 70° anno di età per maturare l'anzianità massima contributiva Diritto soggettivo
Dlgs n. 297/94 art. 509 c. 3 Trattenimento in servizio fino al 70° anno di età per maturare l'anzianità minima di contribuzione per il diritto a pensione Diritto soggettivo
Dlgs n. 297/94 art. 509 c. 5 Trattenimento in servizio per un biennio oltre l'età pensionabile e comunque non oltre il 40 anni di anzianità contributiva A discrezione della amministrazione

Personale con 40 anni anzianità contributiva
Con 65 anni Collocamento a riposo d'ufficio
Meno di 65 anni Prosecuzione del rapporto di lavoro fino alla maturazione dello scatto stipendiale se perfezionato entro il 31 luglio 2012 e comunque non oltre il 65 anno di età
Nel caso di gradone maturato o maturando dopo il 31 luglio 2012 collocamento a riposo d'ufficio

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