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lunedì 28 dicembre 2009

Chi da quaranta anni fa il produttore agricolo deve entro il 31 dicembre presentare la "Dichiarazione di inizio attività" - Ipocrisia alla siciliana: esigenza sanitaria

ALPA SICILIA INFORMA

DIA (dichiarazione inizio attività) - SEMPLIFICATA PER GLI AGRICOLTORI
Sintesi del decreto 6 novembre 2009 pubblicato sulla GURS n. 54 del 27.11.2009

Sono state semplificate le procedure burocratiche a carico dei produttori agricoli della Sicilia.
Con un decreto, l’assessore regionale alla Sanità Massimo Russo ha infatti ridotto al minimo le procedure di registrazione che sono previste dalle norme comunitarie.
Dal primo gennaio 2010 vigerà soltanto l’obbligo di una dichiarazione da trasmettere in carta semplice al comune dove ha sede l’attività agricola, nella quale sarà sufficiente comunicare i dati relativi alla denominazione aziendale e alla attività esercitata, con gli estremi di validazione del fascicolo aziendale Agea e una dichiarazione sostitutiva della certificazione antimafia.
Contestualmente gli uffici del Dipartimento per le attività sanitarie con la Direzione regionale delle entrate hanno elaborato un meccanismo grazie al quale la “dichiarazione di inizio attività” semplice (Dia) non sarà assoggettata a tassa regionale o a tributi vari.
Gli agricoltori siciliani, insomma, sono stati liberati da un ulteriore balzello.
“E’ stato necessario venire incontro alle esigenze della categoria degli agricoltori che più volte avevano sollecitato l’adozione di un provvedimento che prevedesse una opportuna semplificazione delle procedure burocratiche – ha spiegato il presidente dell’ALPA Sicilia Salvatore Sparacio -.
In un momento difficile per l’agricoltura anche questi provvedimenti diventano fondamentali per dare respiro al settore.
Le precedenti disposizioni avrebbero costretto le aziende a produrre una montagna di certificati e a far fronte a ingenti spese calcolabili in almeno duemila euro”.
Il nuovo decreto abroga le diverse disposizioni contenute nel precedente decreto del 27 febbraio 2008 il quale stabiliva che ogni singolo agricoltore che pratica colture in pieno campo, che produce frutta, olive o prodotti in serra, avrebbe dovuto registrarsi presso l’azienda sanitaria competente, depositando numerosi documenti come l’iscrizione alla Camera di Commercio, planimetrie, relazioni tecniche e certificati catastali.
Adesso, i passaggi burocratici si riducono all’essenziale e non graveranno sui bilanci degli agricoltori.


L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto il regolamento CE n. 852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari;

Visto il decreto n. 322/2008 del 27 febbraio 2008, con il quale è stata approvata la procedura relativa alla notifica per l'inizio di nuove attività alimentari e per la consequenziale registrazione;

Considerato che, le imprese operanti nell'ambito della produzione agricola primaria sono tenute ad effettuare, entro il 31 dicembre 2009, la registrazione secondo D.I.A. semplice;

Considerato che le organizzazioni agricole e di categoria hanno richiesto e più volte sollecitato l'adozione di un provvedimento volto a semplificare gli adempimenti per la registrazione delle imprese operanti nell'ambito della produzione primaria con l'eliminazione degli oneri e della produzione documentale previsti dal sopra richiamato decreto n. 322/2008 del 27 febbraio 2008;

Ravvisata la necessità di semplificare gli adempimenti a carico degli operatori del settore primario che entro la scadenza del 31 dicembre 2009 devono attivare la procedura della registrazione ai sensi dell'art. 6 del regolamento CE n. 852 del 2004 e dell'art. 31 del regolamento CE n. 882 del 2004;
Decreta:

Art. 1
Gli operatori del settore alimentare operanti nell'ambito della produzione primaria, fatta eccezione per l'allevamento di animali per la produzione alimentare, sono tenuti ad effettuare entro il 31 dicembre 2009 la registrazione ai sensi dell'art. 6 del regolamento CE n. 852 del 2004 e ai sensi dell'art. 31 del regolamento CE n. 882 del 2004, attraverso lo sportello unico per le attività produttive od ufficio corrispondente dell'amministrazione comunale di riferimento che provvede ad inviarne copia al distretto territoriale dell'azienda sanitaria provinciale di riferimento.

Art. 2
L'operatore del settore alimentare di cui all'art. 1 è tenuto a comunicare, entro la data del 31 dicembre 2009, con le modalità già indicate, i dati relativi all'attività esercitata e, in particolare:
- denominazione;
- ragione sociale;
- codice fiscale/partita I.V.A.;
- sede operativa e sede legale;
- tipo di attività (utilizzando preferibilmente come riferimento la codifica ATECO);
- data di inizio dell'attività;
- estremi di validazione del fascicolo aziendale AGEA;
- dichiarazione sostitutiva della certificazione antimafia ai sensi dell'art. 46, comma 1, lett. aa), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Art. 3
Lo sportello unico per le attività produttive o il corrispondente ufficio dell'amministrazione comunale che riceve la comunicazione trasmette, espletati gli eventuali adempimenti a proprio carico, copia della comunicazione al distretto dell'azienda sanitaria provinciale competente sul territorio che, tramite l'articolazione territoriale del servizio di igiene degli alimenti e della nutrizione, provvede a registrare l'impresa riportando i dati sull'apposito database di cui all'art. 8, 6° capoverso, del decreto n. 322 del 2008.

Art. 4
Nessun altro adempimento od onere è posto a carico degli operatori del settore alimentare di cui all'art. 1 del presente decreto.

Art. 5
Le disposizioni contenute nel decreto n. 322 del 27 febbraio 2008 in contrasto con il presente decreto sono abrogate.

Art. 6
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Palermo, 6 novembre 2009.

RUSSO


DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITA’

(operatore del settore alimentare produzione primaria)

Allo Sportello Unico per le Attività Produttive
del Comune di Contessa Entellina


Il sottoscritto ....................................................... nato a ………………………….. il ……………….

In qualità di operatore della produzione primaria tenuto alla registrazione delle attività alimentari, ai sensi del regolamento CE n. 852 del 2004 e ai sensi dell’art. 31 del regolamento Ce n. 882 del 2004, secondo Dia semplice, come previsto dall’Accordo Stato-Regione del 9 febbraio 2006
Dichiara

ai sensi dell’art. 2 del decreto dell’Assessorato regionale per la Sanità del 6 novembre 2009 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 54 del 27-11-2009, i seguenti dati:
- di essere titolare/rappresentante legale dell’azienda agricola denominata ………………………….
- che l’azienda agricola sopraindicata è titolare di partita Iva/codice fiscale ………………………..
- che l’azienda ha la seguente sede operativa ……………………………………………………….
- che l’azienda agricola ha la seguente sede legale …………………………………………………
- che svolge attività agricola classificata secondo codice ATECO n. ………………………………
- che ha iniziato la propria attività in data ………………………………………………………….
- di aver costituito fascicolo aziendale AGEA n. …………………………………………………
- ai sensi e per gli effetti dell’art. 46, comma 1, lett. aa del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 che a suo carico non sussistono procedimenti per l’applicazione di una misura di prevenzione né causa di divieto, decadenza o sospensione a norma dell’art. 10, ovvero del secondo comma dell’art. 10 quater della legge 31-05-1965, n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni (in riferimento all’art. 5 del Dpr 03-06-98, n. 252 e dell’art. 4, commi 4 e 6 del Decreto Legislativo 08-08-1994, n. 490).

Contessa Entellina, lì

In Fede

……………………………..

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